L'articolo 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.
Con riferimento a tale disciplina, l'Inps ha emanato il Messaggio n. 4018 del 29 ottobre 2018 – IN ALLEGATO - che fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.