Sulla Gazzetta ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, è pubblicato il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182 che introduce modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
Approvato dal Consiglio dei ministri il 30 dicembre, questo DL provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di bilancio.
Art. 1.
Modifiche all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021
1. Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:
«8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”;
3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.».
Questo decreto-legge – IN ALLEGATO – è entrato in vigore il 1 gennaio 2021 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.