La circolare n. 9/E del 1 aprile 2022 (in allegato) dell'Agenzia delle entrate fornisce una trattazione sistematica delle novità normative in materia di imposte dirette contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (“legge di bilancio 2022”), al fine di illustrarne il contenuto ed agevolarne la consultazione.
La circolare fornisce primi chiarimenti alla luce delle modifiche normative intervenute, tenendo conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Di seguito riportiamo i chiarimenti concernenti:
- il mantenimento fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili – articoli 14 e 16, Dl n. 63/2013 – (comma 37)
- il rinvio al 31 dicembre 2024, del bonus verde – articolo 1, comma 12, legge n. 205/2017 – (comma 38)
- la proroga, a tutto il 2022, della detrazione relativa al bonus facciate – articolo 1, comma 219, legge n. 160/2019, con percentuale ridotta dal 90 al 60% (comma 39).
PROROGA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DEL BONUS MOBILI (COMMA 37)
L’articolo 1, comma 37, della legge di bilancio 2022 proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di cui agli articoli 14 («Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica») e 16 («Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili») del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
In particolare, con riferimento all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, concernente detrazioni per interventi di efficienza energetica (c.d. ecobonus), la lettera a), n. 1), del citato comma 37 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi di tali detrazioni:
a) nella misura del 65 per cento per le spese sostenute per gli interventi:
- di cui al comma 1 dell’articolo 14; trattasi, in particolare, delle spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- di cui al comma 2, lettere a), b) e b-bis), dell’articolo 14; trattasi, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, nonché per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
b) nelle misure del 70 o del 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 2-quater del citato articolo 14, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Va, tuttavia, precisato che, con riferimento agli interventi di cui ai predetti commi 1 e 2 dell’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013 – ai sensi del successivo comma 2.1 – la detrazione dagli stessi prevista:
a) è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
b) si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Inoltre, sempre con riferimento all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, la lettera a), n. 2), del citato comma 37 proroga al 31 dicembre 2024 il termine, previsto - nella versione previgente - al 31 dicembre 2021, per avvalersi delle detrazioni per interventi di efficienza energetica nella misura del 50 per cento, relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Con riferimento all’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la lettera b), n. 1, del citato comma 37 proroga al 31 dicembre 2024 il termine, previsto nella versione previgente al 31 dicembre 2021, per avvalersi della detrazione nella misura del 50 per cento stabilita per le spese documentate relative agli interventi:
a) di cui al comma 1, ossia gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) di cui ai commi 1-bis e 1-ter, ossia gli interventi di adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).
Inoltre, la lettera b), n. 2, del comma 37 in commento sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, che disciplina le norme che definiscono la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto dei sopra citati interventi.
La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (il limite di spesa previsto fino al 31 dicembre 2021 era di 16.000 euro).
Con riferimento alle classi di efficienza energetica che i grandi elettrodomestici devono possedere per l’accesso alla detrazione, si fa presente che, sulla base del Regolamento (UE) del 4 luglio 2017, n. 2017/1369, a partire dal 1° marzo 2021, sono in vigore le nuove etichette energetiche comunitarie che, dalla medesima data, hanno sostituito quelle precedenti introdotte a partire dal 2010.
In particolare, il nuovo regolamento comunitario sull’etichettatura energetica ha previsto una rimodulazione delle classi di efficienza energetica, con la conseguenza che, sempre dal 1° marzo 2021, sono state eliminate le classi A+, A++ e A+++ ed è stata introdotta una nuova classificazione in scala A-G.
La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
In altri termini:
a) per gli acquisti effettuati nel 2021, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2020, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2019, la detrazione non spetta;
b) per gli acquisti effettuati nel 2022, è necessario che i lavori siano iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre, se i lavori sono iniziati nel 2020, la detrazione non spetta.
Inoltre, se con riferimento a un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 7.000 euro, per i quali si fruirà della detrazione, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà beneficiare di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 3.000 euro (10.000 - 7.000). Per gli acquisti effettuati nel 2022, invece, non spetterà alcuna detrazione se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro.
Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio che fruiscono delle relative detrazioni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti da ultimo nella circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.
PROROGA DEL BONUS VERDE (COMMA 38)
L’articolo 1 comma 38, della legge di bilancio 2022 proroga fino al 2024 il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Si tratta di una detrazione pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’agevolazione in parola consiste in una detrazione, dall’imposta lorda, del 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di spesa di 5.000 euro annui per unità immobiliare residenziale e, pertanto, non superiore a 1.800 euro.
Ai sensi del comma 13 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per:
a) la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati;
b) i lavori in economia; tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per gli aspetti applicativi della disposizione in esame si rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, commi 5, 6 e 8, del TUIR nonché, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti, da ultimo, nella circolare n. 7/E del 2021.
PROROGA DEL BONUS FACCIATE (COMMA 39)
L’articolo 1, comma 39, della legge di bilancio 2022 estende fino al 31 dicembre 2022 la detrazione relativa al c.d. bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), riducendone la percentuale, tuttavia, dal 90 per cento al 60 per cento.
La detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 60 per cento, spetta «Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
Per quanto riguarda le tipologie di interventi che danno diritto al bonus facciate, le modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative, si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi nelle circolari n. 7/E del 2021, 22 dicembre 2020, n. 30/E, e 14 febbraio 2020, n. 2/E.
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