L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un’utile rassegna giurisprudenziale sulle responsabilità previste per il progettista, il direttore dei lavori e il committente di un opera, definite dall’articolo 1669 del codice civile.
Come definito all’art. 1669 del codice civile (rovina e difetti di cose immobili) “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
La giurisprudenza ha, però, esteso l’ambito di applicazione della norma rispetto al suo valore letterale. La responsabilità, oltre che verso l’appaltatore, può infatti riguardare anche coloro che hanno collaborato per la realizzazione dell’opera, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell’edificio che in quella di direzione dell’esecuzione dell’opera e quindi verso progettista, direttore dei lavori e committente che ha provveduto alla costruzione dell’immobile con propria gestione diretta, rendendo l’appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini.
LA RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE. Come precisato dall’ANCE, esiste una casistica per la quale la responsabilità dell’appaltatore potrebbe essere esclusa. In particolare:
- quando si tratti di vizi non rilevabili secondo l’ordinaria diligenza;
- quando l’errore da cui originano la rovina o i gravi difetti sia stato segnalato al committente ma quest’ultimo abbia egualmente richiesto di eseguire l’opera;
- quando la rovina o i gravi difetti siano dovuti a caso fortuito;
- quando l’appaltatore non disponga, nella realizzazione dell’opera, di un’autonomia tale da consentire l’imputazione della responsabilità in via esclusiva.
Il nodo cruciale per la verifica delle responsabilità resta quello della verifica di chi ha mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull’altrui operato. Per cui, la presenza di un progetto fornito dal committente (e di conseguenza da un direttore lavori) non toglie all’appaltatore la propria autonomia in ordine ad un vaglio critico del progetto stesso e delle istruzioni che gli vengono impartite dal committente. Per cui l’appaltatore deve ritenersi corresponsabile dei vizi del progetto solo se questi erano palesemente riconoscibili con la perizia e lo studio che si può pretendere da lui nel caso concreto.
Se un’opera commissionata presenta gravi difetti causati da un progetto errato, dei danni derivanti da tali gravi difetti può essere a chiamato a rispondere non solo l’appaltatore, ma anche il progettista, ai sensi dell’art. 1669 c.c. Più precisamente mentre il progettista risponde dell’errata progettazione, l’appaltatore va incontro ad una duplice responsabilità, risponde infatti:
- sia nell’ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati;
- sia nell’ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.
La responsabilità dell’appaltatore non si esaurisce, dunque, in presenza di un progetto, ma deve sempre assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera. Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso; e che l’obbligazione dell’appaltatore è di risultato.
L’ANCE consiglia, dunque, di inserire nel contratto di appalto specifiche e dettagliate previsioni sulla responsabilità dell’appaltatore in relazione a vizi e difetti derivanti dall’attuazione del progetto fornito dal committente.
In riferimento alle responsabilità dell’appaltatore i costruttori italiani segnalano l’Ordinanza 21 settembre 2017, n. 21959 della Suprema Corte di Cassazione che sull’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, afferma che lo stesso è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister” per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo”. Pertanto, “in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL PROGETTISTA. Analogalmente, anche il direttore dei lavori, come figura deposta a vigilare e garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera, pur non essendo richiesta la sua presenza continua e giornaliera sul cantiere, deve verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell’arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato. È fatto d’obbligo per il direttore dei lavori accertarsi:
- della progressiva realizzazione dell’opera rispetto al progetto;
- della verifica delle modalità dell’esecuzione;
- della vigilanza in cantiere in merito alle opportune disposizioni.
Su questa figura la Cassazione con la Sentenza 19 settembre 2016, n. 18285 ha rilevato che esercitando per conto del committente i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l’attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.
Anche per la sentenza della Cassazione 21 maggio 2012, n. 8016, quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto.