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Dal 1° gennaio 2018 nuova destinazione per i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni

Aggiornato il dossier dell'Ance che raccoglie le leggi sulla destinazione dei proventi edilizi che si sono succedute dal 1977 ad oggi

giovedì 11 gennaio 2018 - Redazione Build News

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L'Ance – Associazione nazionale dei costruttori edili – ha aggiornato il suo dossier che raccoglie le leggi sulla destinazione dei proventi edilizi che si sono succedute dal 1977 ad oggi.

L'occasione per l'aggiornamento è data dall'entrata in vigore lo scorso 1° gennaio della norma della Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 460 Legge 232/2016) che riforma la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” escludendo la possibilità, come avvenuto fino ad ora, di utilizzarne una parte (fino al 50%) per spese correnti degli enti locali (stipendi dipendenti, sanità, ecc.) e devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L’art. 1, comma 461 Legge 232/2016 conseguentemente ha previsto l’abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell’art. 2, comma 8 della Legge 244/2007, più volte prorogato negli anni che consentiva l’utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Nello stesso tempo non è più operativo l’art. 1, comma 737 della Legge 208/2015 che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni, in alternativa, di utilizzare al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La norma entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;

- interventi di riuso e di rigenerazione;

- interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;

- spese di progettazione per opere pubbliche. Quest’ultima destinazione è stata peraltro inserita di recente dalla Legge 172/2017 di conversione del Decreto Legge 148/2017 cd. “Decreto Fiscale”.

Scarica il dossier delle leggi sulla destinazione dei proventi derivanti da contributi di costruzione e sanzioni edilizie (aggiornato al 9 gennaio 2018)

L’articolo 1, comma 460 della Legge 232/2016

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