“La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto 12 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2018.
Ricordiamo che con il precedente decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, la misura del saggio degli interessi legali era stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
L'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.
In allegato il nuovo decreto