Da ieri 1° gennaio 2020 sono cambiate le soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che hanno modificato le soglie.
Per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, da ieri le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 sono le seguenti:
- appalti nei settori ordinari e concessioni
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
- appalti nei settori speciali
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.