Con il messaggio del 10 agosto l’INPS rende noto che a decorrere dal 1° settembre 2016 le imprese edili potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio contributivo nella misura già fissata per il 2015, pari al 11,50%.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016. Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.