Entra in vigore il 22 marzo 2018 il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il ministro dell'Interno e con il capo dipartimento della Protezione civile) recante “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2018.
Le nuove NTC 2018 sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
LA NOTA DEL CSLLPP. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha pubblicato la nota n. 3187 del 21 marzo 2018 con la quale il Servizio Tecnico Centrale fornisce, agli operatori tecnici ed economici interessati ed ai destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione di competenza dello stesso Servizio Tecnico Centrale, prime indicazioni per l’applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 ai relativi procedimenti, sull’impatto stesso D.M. sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale e sulle attività degli operatori economici coinvolti.
Ricordiamo che sono 12 i capitoli delle nuove NTC:
CAPITOLO 1 OGGETTO
CAPITOLO 2 SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
CAPITOLO 3 AZIONI SULLE COSTRUZIONI
CAPITOLO 4 COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
CAPITOLO 5 PONTI
CAPITOLO 6 PROGETTAZIONE GEOTECNICA
CAPITOLO 7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
CAPITOLO 8 COSTRUZIONI ESISTENTI
CAPITOLO 9 COLLAUDO STATICO
CAPITOLO 10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
CAPITOLO 11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
CAPITOLO 12 RIFERIMENTI TECNICI
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti), per le opere pubbliche o di pubblica utilita' in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia' affidati, nonche' per i progetti definitivi o esecutivi gia' affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle aggiornate norme tecniche per le costruzioni. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facolta' e' esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia gia' stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni aggiornate, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.