L'Istituto ALFA (in seguito XXX) ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, fa presente che l'Agenzia delle entrate con la risposta n 7 del 2021 ha chiarito che per la domanda di partecipazione alla procedura di gara negoziata non è dovuta l'imposta di bollo, mentre l'offerta economica seguita da accettazione deve essere assoggettata alla predetta imposta.
Tanto premesso, l'Istituto interpellante chiede all'Agenzia delle entrate di chiarire alcuni dubbi interpretativi in merito alle disposizioni dettate dal d.P.R. n. 642 del 1972 applicabili alle seguenti fattispecie:
1. la domanda di partecipazione a gare con procedure aperte deve essere assoggettata all'imposta di bollo;
2. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi sia l'accordo quadro stipulato a valle di una procedura aperta bandita dall XXX, che i singoli contratti stipulati sulla base dell'accordo quadro medesimo;
3. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi anche il contratto di appalto sottoscritto da XXX sulla base di una clausola di adesione prevista in un contratto pubblico sottoscritto all'esito di una aggiudicazione effettuata da un'altra Amministrazione;
4. nelle scritture private assoggettabili all'imposta di bollo deve ricomprendersi l'ordine diretto di acquisto stipulato in adesione a convenzioni CONSIP (ad esempio: ordine diretto di acquisto buoni pasto, telefonia mobile, noleggio fotocopiatrici, etc..);
5. relativamente al trattamento tributario riservato alle scritture private di euro 16,00 per ogni foglio, chiede conferma che debba intendersi foglio uso bollo, ossia 4 pagine singole.
Nella Risposta n. 347/2021 di oggi 17 maggio, l'Agenzia delle entrate, con riferimento al quesito proposto al punto sub 1), ritiene che nel caso in cui l'adesione alla procedura di gara cosiddetta "aperta", necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, la stessa deve essere assoggettata all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al citato d.P.R.
Relativamente all'applicazione dell'imposta di bollo alle fattispecie di cui ai punti sub 2) 3) e 4) l'Agenzia delle entrate ritiene che i contratti stipulati secondo le varie modalità procedurali indicate nel presente istanza, sono soggetti al tributo fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.
Per quanto concerne, invece, il quesito di cui al punto sub 5) si fa presente che l'articolo 5, comma 1, lettera a) del richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 precisa che "il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata".
Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che le scritture private devono essere assoggettate all'imposta di bollo per ogni foglio nella misura di euro 16,00.
In allegato la Risposta n. 347/2021