Con il codice tributo “6943” le imprese di medie dimensioni potranno utilizzare il credito d’imposta per gli aumenti di capitale, introdotto dal comma 8 dell’articolo 26 del Dl “Rilancio” e utilizzabile in compensazione (tramite modello F24), secondo le previsioni del successivo comma 9, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021. A stabilirlo l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46 del 12 luglio 2021.
L’articolo 26, comma 8 del decreto “Rilancio”, ricorda Fisco Oggi, la rivista online dell'Agenzia delle entrate, ha riconosciuto alle società di capitali, in presenza di determinate condizioni (fra cui, essere in regola con il fisco, con la normativa sul lavoro, non aver riportato condanne, non aver ricevuto aiuti illegittimi, eccetera), un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto legge (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020. La misura del beneficio è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stati definiti dal decreto Mef del 10 agosto 2020 che prevede l’utilizzo tramite F24 presentato in via telematica pena lo scarto del versamento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021, poi, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze e rinviata ad apposita risoluzione l’istituzione dei codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento.
Con la risoluzione in esame, dunque, viene approvato il codice tributo “6943” denominato “Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”.
Nel modello il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure se il contribuente deve effettuare il riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.
Il credito spettante può essere consultato nel Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, cliccando su “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.
In allegato la risoluzione n. 46 del 12 luglio 2021.