L'Istante intende effettuare dei lavori di riqualificazione e trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore e di aver presentato in data 27 agosto 2020, presso lo Sportello Unico del competente Comune, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Rappresenta, altresì, di aver allegato alla documentazione presentata anche l'asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all'allegato B nel suo modello descritto dal D.M. 58 del 2017, rilevante ai fini della fruizione della detrazione di cui all'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, predisposta e sottoscritta dal progettista strutturale, in data 30 luglio 2020. La dichiarazione prevedeva il miglioramento sismico di 2 classi di rischio.
I lavori sono iniziati decorsi 30 giorni dal deposito della SCIA ed i relativi pagamenti sono avvenuti nel corso del 2020 mediante bonifico finalizzato alla fruizione del Superbonus.
L'Istante chiede se possa accedere alle misure fiscali, previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in alternativa alle misure previste dal sismabonus e quale sia la corretta procedura da seguire e, precisamente, se debba integrare il modello B con la presentazione del nuovo allegato B, contenente ulteriori dichiarazioni asseverative previste, relative alle coperture assicurative del tecnico abilitato sottoscrittore e alla stima preventiva dei costi da parte del progettista.
Con la Risposta n. 410/2021 pubblicata oggi 16 giugno, l'Agenzia delle entrate, considerato che l'Istante rappresenta di aver prodotto allo sportello unico insieme alla SCIA in data 27 agosto 2020, l'asseverazione in conformità all'allegato B, al fine di attestare il passaggio a due classi di rischi inferiore, ritiene che lo stesso potrà beneficiare del "Superbonus" purché entro la fine dei lavori produca anche l'attestazione della congruità delle spese.
Resta fermo che, alle condizioni sopra citate, l'Istante potrà beneficiare, per gli interventi del sismabonus, solo delle disposizioni in esame previste dal decreto Rilancio che prevedono una detrazione del 110 per cento e che la disciplina "ordinaria" del sismabonus ex articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus.
In allegato la Risposta n. 410/2021