L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 141294 del 9 ottobre 2019, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale da applicare all’energia elettrica impiegata presso punti di ricarica accessibili al pubblico, per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.
Al riguardo, il D. L.vo 16.12.2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, all’art. 4, co. 9, stabilisce che:” gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti.
Per effetto della richiamata qualificazione degli operatori in questione come consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria relativa all’accisa afferente l’energia elettrica destinata a tale impiego si concretizza al momento della fornitura presso il punto di prelievo (POD) relativo all’infrastruttura di ricarica e l’obbligo del pagamento viene a configurarsi in capo ai soggetti che effettuano la predetta fornitura.
L’energia elettrica viene, infatti, consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica.
Conseguentemente, tali punti di ricarica, così come definiti all’art. 2 comma 1, lettera c), del citato D.L.vo n. 257/2016, non costituiscono di per se officine elettriche per l’acquisto e la rivendita di energia elettrica ed i relativi gestori non sono, per questo, soggetti all’obbligo di licenza previsto dall’art. 53, co. 7, del D.L.vo n. 504/1995.
Atteso che ai sensi del comma 9 dell’art. 4 del D. L.vo n. 257/2016 gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare energia elettrica da qualunque fornitore dell’Unione europea, questi ultimi ove non abbiano sede nel territorio nazionale, ai sensi dell’art. 53, co. 3, del ripetuto D. L.vo n. 504/1995, dovranno designare una società, avente sede legale nel territorio nazionale, che dovrà registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti obbligati di cui al comma 1 del richiamato art. 53.
Qualora il titolare dei punti di ricarica esercisca, invece, un’officina di produzione di energia elettrica connessa all’impiego in questione o sia un acquirente (di energia elettrica) per uso proprio, nei termini previsti dal comma 1, lettere c) e c-bis) e dal comma 2, del citato art. 53 del D. L.vo n. 504/1995, é ovviamente necessario l’espletamento degli adempimenti previsti dal medesimo art. 53 nonché il versamento del diritto di licenza previsto dall’art. 63, co. 3, lett. a) e le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l’energia elettrica prodotta (o acquistata) dall’officina.
In tali ultime ipotesi il gestore dell’impianto di ricarica, in quanto titolare dell’officina elettrica di produzione o di acquisto per uso proprio è il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica assunta in carico; ferma restando l’eventuale applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 52, co. 3, lett. b), in caso di autoproduzione da fonte rinnovabile.
Sotto il profilo della tassazione deve considerarsi che l’Allegato I al D.L.vo n. 504/1995 stabilisce la tassazione dell’energia elettrica in funzione di due fattispecie d’impiego: quella “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni” oppure quella “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, in linea con le due macro categorie in cui vengono distinte le utenze elettriche dei clienti finali (domestiche e non domestiche).
In tal senso il consumo di energia elettrica che si realizza all’atto della ricarica degli accumulatori, va ricondotto ai suddetti “usi” o “applicazioni” distinti dalla norma tributaria ai fini della tassazione.
L’impiego dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso le infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti, rientra perciò tra gli usi dell’energia elettrica in locali e luoghi diversi dall’abitazione, trattandosi di utenze non domestiche.
Per completezza di trattazione, si osserva che non essendo precluso l’impiego dell’energia elettrica per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso altre infrastrutture, realizzate, ad esempio, nei parcheggi dei centri commerciali ad uso dei clienti o in parcheggi/posti auto condominiali, la relativa tassazione non può che essere quella “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, attesa la tipologia di utenza in questione.
Non essendo, parimenti, precluso il consumo dell’energia elettrica per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica in locali di pertinenza di abitazioni private, a cui corrisponde la fornitura di energia elettrica propria delle utenze domestiche, in tal caso il consumo seguirà la tassazione derivante dalla tipologia di fornitura individuata, ossia quella prevista “per qualsiasi applicazione nelle abitazioni”.