Fornire orientamenti tecnici per gli investimenti in infrastrutture a prova di clima per il periodo di programmazione 2021-2027. È questo lo scopo della comunicazione 2021/C 373/01 della Commissione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 373/1 del 16 settembre scorso.
L’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento InvestEU) impone alla Commissione di elaborare orientamenti sulla sostenibilità. L’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), stabilisce i requisiti in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. A norma dell’articolo 8, paragrafo 6, lettera e), gli orientamenti sulla sostenibilità devono includere orientamenti destinati ai partner esecutivi sulle informazioni da fornire ai fini dell’esame dell’impatto ambientale, climatico o sociale delle operazioni di finanziamento e di investimento. L’articolo 8, paragrafo 6, lettera d), stabilisce che gli orientamenti sulla sostenibilità consentono di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici. I presenti orientamenti per infrastrutture a prova di clima fanno parte degli orientamenti sulla sostenibilità.
Anche il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento MCE) è inteso a fornire orientamenti della Commissione sulla verifica climatica dei progetti infrastrutturali, coerenti se del caso con quelli elaborati per altri programmi dell’Unione.
Gli orientamenti sono inoltre considerati un riferimento pertinente per l’immunizzazione delle infrastrutture dagli effetti del clima a norma dell’articolo 2, paragrafo 37, e dell’articolo 67, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulle disposizioni comuni) nonché nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Gli orientamenti sono stati elaborati dalla Commissione in stretta collaborazione con i potenziali partner esecutivi di InvestEU insieme al gruppo BEI.
I presenti orientamenti possono essere integrati da ulteriori considerazioni e orientamenti nazionali e settoriali.
La resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti ritenuti compatibili con l’accordo di Parigi. Il processo è suddiviso in due pilastri (mitigazione, adattamento) e due fasi (screening, analisi dettagliata). L’analisi dettagliata dipende dall’esito della fase di screening, il che contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi.
Quello di infrastruttura è un concetto ampio che comprende edifici, infrastrutture di rete e una serie di sistemi e beni edificati. Ad esempio, nel regolamento InvestEU figura un elenco completo degli investimenti ammissibili nell’ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili.
Gli orientamenti contenuti nel presente documento soddisfano i seguenti requisiti stabiliti nella legislazione per diversi fondi dell’UE, in particolare InvestEU, il meccanismo per collegare l’Europa (MCE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF, Just Transition Fund):
- sono coerenti con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell’UE, il che significa che sono coerenti con un percorso credibile di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in linea con i nuovi obiettivi dell’UE in materia di clima per il 2030 e con il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché con uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. Le infrastrutture la cui durata va oltre il 2050 dovrebbero anche prevedere funzionamento, manutenzione e smantellamento finale in condizioni di neutralità climatica, che possono comprendere considerazioni relative all’economia circolare;
- seguono il principio di «efficienza energetica al primo posto» definito all’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- seguono il principio di «non arrecare un danno significativo», che deriva dall’approccio dell’UE alla finanza sostenibile ed è sancito dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla tassonomia). I presenti orientamenti perseguono due degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento sulla tassonomia, ossia la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi.
La quantificazione e la monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra rimangono la base per l’analisi costi-benefici e l’analisi delle opzioni. Gli orientamenti comprendono una metodologia aggiornata per il calcolo dell’impronta di carbonio e una valutazione del costo ombra del carbonio.
La valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici rimane la base per individuare, valutare e attuare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
È importante documentare in modo specifico e credibile le pratiche e i processi di resa a prova di clima, in particolare poiché la loro documentazione e verifica costituiscono una parte essenziale dei criteri alla base delle decisioni di investimento.
Sulla base degli insegnamenti tratti dalla resa a prova di clima di grandi progetti nel periodo 2014-2020, i presenti orientamenti la integrano con la gestione del ciclo di progetto, le valutazioni dell’impatto ambientale (VIA) e i processi di valutazione ambientale strategica (VAS) e contengono raccomandazioni a sostegno dei processi nazionali di resa a prova di clima negli Stati membri.
Il testo della comunicazione della Commissione Ue è disponibile in allegato.