“In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.
Questo principio giurisprudenziale è stato di recente ribadito dalla seconda sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 18521/2016 pubblicata il 21 settembre (IN ALLEGATO).
La suprema Corte ricorda che la solidarietà fra coobbligati “trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).
Nel caso in esame un condominio ha convenuto in lite l'impresa individuale, cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale, e il direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.