Con la sentenza n. 22459/2019, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha precisato quanto segue.
“La condotta sanzionata dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. è soltanto quella costituita dalla violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorità che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere, mentre l'emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone rientra nella previsione del comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.
1.2. Il disturbo della pubblica quiete può essere causato esorbitando dal normale esercizio di una determinata attività con condotte concretamente idonee a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.
I concetti di rumori eccedenti la normale tollerabilità ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, oggetto dell'art. 659 comma 1 cod. pen., sono diversi dai limiti massimi o differenziali di emissione del rumore il cui superamento integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Per la ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 659 comma 1, del comma 2 dell'art. 659 cod. pen. e dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può richiamarsi Cass. Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Rv. 263433, Montoli e altro.
1.3. Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.
Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi.
1.4. Secondo la giurisprudenza, invero, per integrare il reato di cui all'art. 659, comma 1, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa (Sez. 3, 13.5.2014, n. 23529, Ioniez, Rv. 259194), o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione (Sez. 1, 14.10.2013, n. 45616, Virgillito, Rv. 257345), occorrendo invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete.
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. Sez. 1, 29.11.2011, n. 47298, lori, Rv. 251406; Sez. 3, 27.1.2015, n. 7912, Contino).
1.5. Tanto premesso, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che le fonti di rumore fossero costituite in origine dall'attività dell'esercizio commerciale, quindi a partire dalla loro installazione, dai frigoriferi esterni, rimossi nel settembre 2012. Secondo la sentenza, pagina 2, anche dopo la rimozione dei frigoriferi esterni le immissioni sonore non erano state neutralizzate; nel novembre del 2012 si accertò il superamento dei limiti per le emissioni sonore da parte dei frigoriferi interni. Tale ultima fonte rumorosa fu neutralizzata nell'aprile del 2013.
1.6. Deve però rilevarsi che non risulta motivato il requisito della diffusività; come già indicato, l'evento di disturbo deve essere potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone.
Il fastidio non deve essere limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione.”
In allegato la sentenza