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DDL Concorrenza, bocciata la richiesta della RPT sulla polizza professionale

No alla possibilità per i professionisti di aderire a polizze "standard" di categoria o collettive, la cui negoziazione e conclusione sia rimessa alla competenza dei consigli nazionali degli ordini o dei collegi di appartenenza

lunedì 24 agosto 2015 - Redazione Build News

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Ripartirà non prima dell'inizio di settembre l'esame da parte delle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera dei circa 350 emendamenti rimasti da valutare al disegno di legge Concorrenza.

STRALCIARE L'ART. 31 SULLO SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Tra le proposte emendative passate al vaglio di ammissibilità (e che saranno esaminate a settembre) c'è lo stralcio - proposto dalla Rete delle Professioni Tecniche - dell'art. 31 che, facendo salvi, attraverso un complesso meccanismo di abrogazioni normative, i contratti stipulati sine titulo fra società di ingegneria e committenti privati negli anni 1997-2013, secondo la RPT “produce rilevanti effetti distorsivi della concorrenza nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura, ponendosi in contrasto con una giurisprudenza consolidata nonché con alcuni fondamentali principi del nostro ordinamento giuridico”.

Ricordiamo che nel parere reso dalla commissione Giustizia della Camera il 9 luglio è stata chiesta la soppressione dell’articolo 31 (LEGGI TUTTO).  

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI. La RPT propone inoltre l'introduzione di una disposizione (art. 31bis) volta a chiarire l'applicabilità alle Società tra Professionisti (STP) dei regimi fiscali previsti per i modelli societari da esse adottati nonché la possibilità per le stesse, in fase di costituzione, di optare per il regime fiscale agevolato previsto per le associazioni senza personalità giuridica di cui all'art. 5, comma 3 lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917 /1986).

La Rete delle Professioni Tecniche chiede anche l'introduzione di una previsione (art. 31bis) che preveda anche per le STP multidisciplinari la possibilità di iscrizione in una sezione speciale degli albi, da tenersi presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti, rimuovendo l'obbligo, previsto per le stesse dalla normativa attualmente in vigore, di iscrizione al solo albo professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della STP (dr. art. 8 c. 2 D.M. 8 febbraio 2013, n. 34); ciò anche al fine di sanare le problematiche connesse all'individuazione dell'attività societaria da considerare "prevalente", nonché altre criticità relative all'esercizio del potere disciplinare.

CONSENTIRE UNA MAGGIORE APERTURA DEL MERCATO AI GIOVANI PROFESSIONISTI E AI PROFESSIONISTI CHE NON SONO TITOLARI DI UNO STUDIO DI GRANDI DIMENSIONI. Un'altra richiesta della RPT è l'introduzione, all'art. 32bis del DDL, di una disposizione di riforma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attualmente previsti, per la partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, all'art. 263 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010), al fine di consentire una maggiore apertura di tale mercato ai giovani professionisti e, più in generale, ai professionisti che non siano titolari di uno studio di grandi dimensioni.

INAMMISSIBILE PER MATERIA LA PROPOSTA SUI CONTRATTI DI RETE. Le commissioni competenti di Montecitorio hanno invece dichiarato inammissibile per materia la proposta della RPT di estendere la possibilità di concludere i Contratti di Rete, attualmente prevista per le sole imprese, anche ai liberi professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Registri tenuti presso Ordini o Collegi professionali.

RESPINTA LA RICHIESTA SULLA POLIZZA PROFESSIONALE. È stata inoltre rigettata la richiesta della Rete di sostituire l'attuale art. 12 del DDL, in materia di Ultrattività della copertura di Re professionale, con un testo che prevedesse la possibilità per i professionisti di aderire a polizze "standard" di categoria o collettive, la cui negoziazione e conclusione fosse rimessa alla competenza dei consigli nazionali degli ordini o dei collegi di appartenenza. Tale proposta era stata concepita al fine principale di contenere i costi delle polizze professionali, consentendo, altresì, la creazione di un data base sulla sinistrosità degli iscritti. Con lo stesso emendamento, inoltre, la RPT aveva chiesto di introdurre la determinazione per decreto dei requisiti di idoneità delle polizze assicurative degli ingegneri e degli altri soggetti per i quali ciò non sia attualmente previsto, al fine di consentire l'applicazione anche a tali professionisti, come già accade per i notai e i professionisti del settore sanitario, di un modello assicurativo il più possibile generale e uniforme.

La mancata approvazione delle modifiche richieste dalla Rete all'art. 12 non consentiranno, per ora, di vedere recepita neanche l'ulteriore proposta di introdurre uno specifico "obbligo a contrarre" a carico delle compagnie assicurative, necessario ad evitare che, come frequentemente accade, le compagnie di assicurazione si rifiutino di sottoscrivere le polizze professionali, con la grave conseguenza di ostacolare i professionisti nello svolgimento delle proprie attività.

Leggi anche: “Società di ingegneria nel settore privato, commissione Camera boccia art. 31 DDL Concorrenza

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