Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, a nome del Governo, ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti e articoli aggiuntivi, del disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Le votazioni in Senato - tenutesi mercoledì 2 agosto - hanno decretato l'adozione del ddl concorrenza con una maggioranza di 146 voti contro 113 contrari.
La discussione in IV lettura nell'Aula del Senato è iniziata con le relazioni dei relatori. Luigi Marino (Ap) e Salvatore Tomaselli (Pd). L'obiettivo era arrivare al via libera definitivo del provvedimento, nel testo tornato dalla Camera, entro oggi. Rispetto al testo che era stato licenziato in seconda lettura da Palazzo Madama, Montecitorio ha apportato cinque modifiche su: rinnovo tacito nelle assicurazioni del ramo danni, telemarketing (sopprimendo la misura), passaggio al mercato libero dell'energia, società di odontoiatri e bonifiche per i distributori di carburanti.
Vista l'adozione del ddl, ecco le principali modifiche introdotte:
SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltre che l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).
COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. Il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale (comma 151).
POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.
ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia, tra queste la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero (comma 60). E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61).
ATTI PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE (COMMI 173-174). Sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.