Con 269 sì, 168 no e 23 astensioni, l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge per il mercato e la concorrenza (C. 3012-A e abb.), che passa ora all'esame del Senato.
Nel corso dell'esame in Assemblea è stato approvato un emendamento all'articolo 31, il quale dispone che a decorrere dall’entrata in vigore della legge nell’ambito privato vi sia l’obbligo per le società di ingegneria di dotarsi di copertura assicurativa per lo svolgimento di attività professionali, nonché di garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli albi professionali. Inoltre si prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione tenga l’elenco delle società di ingegneria.
Ricordiamo che, con una disposizione di interpretazione autentica, l'articolo 31 del ddl Concorrenza estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria, a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
EMENDAMENTO APPROVATO IN ASSEMBLEA. Questo il testo dell'emendamento approvato in Assemblea: “Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità Nazionale Anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione, sul proprio sito internet, dell'elenco delle società di cui al presente comma”.
Ricordiamo che nel settembre scorso le Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera avevano approvato l’emendamento 31.7 Senaldi che consente alle società di ingegneria di operare nel settore privato solo a patto di possedere gli stessi requisiti già richiesti alle Società tra Professionisti (STP) dalla legge di stabilità 2012 (legge n.183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 3/02/2013 n.34), in particolare: l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società deve esser eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; l’obbligo della copertura assicurativa; l’obbligo di iscrizione all’Albo; il rispetto delle norme deontologiche. Le società di ingegneria hanno sei mesi di tempo, dall’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, per soddisfare tali requisiti.
OICE: COMPROMESSO IN AULA. “Il testo della norma che è passato in aula – commenta Patrizia Lotti, presidente Oice (Associazione delle società di ingegneria aderente a Confindustria) - rappresenta un equilibrato punto di compromesso che corregge lo scempio giuridico compiuto in Commissione sulla spinta degli ordini professionali che hanno spacciato come condono una questione come quella della legittimità dei contratti stipulati dalle nostre società con i committenti privati, che la giurisprudenza anche recentissima ha confermato non esistere e che la norma approvata conferma.”.
Per Patrizia Lotti “tolto di mezzo l’assurdo e illogico obbligo di iscrizione all’albo, Governo e Parlamento hanno, con un lavoro serio e approfondito, ricondotto alla reale esigenza di tutela del consumatore la ratio dell’articolo 31, con le opportune garanzie sia sulle copertura assicurative sia sulle personalità e nominatività della prestazione professionale. La norma, con queste previsioni, fornisce un chiarimento autentico sulla legittimità dei contratti privati per evitare che una sentenza isolata come quella di Torino del dicembre 2013 creasse le condizioni per ulteriori e strumentali contenziosi, visto che l’abrogazione della legge fascista n. 1815 è avvenuta nel 1997 ad opera della Legge Bersani”.
Nessun condono secondo l’Oice: “Che nessuno parli di condono perché è solo una interpretazione autentica di una vicenda risolta dal 1997”, afferma Lotti.
RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE: “NO ALLA SANATORIA DEGLI ILLECITI COMMESSI NEGLI ULTIMI 18 ANNI DA ALCUNE SOCIETÀ DI INGEGNERIA”. Di condono ha parlato invece la Rete delle Professioni Tecniche, denunciando “una vera e propria sanatoria per gli illeciti commessi dalle società di ingegneria che negli ultimi 18 anni hanno illegittimamente operato nel mercato privato. Un condono che sarebbe meglio definire ad societatem, visto che questi illeciti sono stati compiuti da un ristrettissimo numero di società, mentre la grandissima maggioranza di esse ha sempre operato unicamente entro l’alveo degli appalti pubblici”.
Ci dispiace molto constatare che su questo tema il Parlamento e l’Esecutivo si pieghino a logiche di interesse particolare – ha affermato Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - calpestando il lavoro di equilibrio fatto fino ad oggi con la nostra massima apertura, sfociato nell’accettabile formulazione dell’articolo 31 uscita dalle Commissioni.
Secondo la formulazione approvata dalle Commissioni e da noi caldeggiata – ha precisato Zambrano - l’accesso alla sanatoria era subordinato all’adempimento di alcuni obblighi minimi cui sono sottoposti i professionisti e le loro società, incluso il rispetto di regole deontologiche. D’altra parte, nel corso dell’interlocuzione con le Commissioni, noi professionisti tecnici, per puro spirito di collaborazione con le istituzioni, abbiamo rinunciato ad imporre alle società di ingegneria limiti e vincoli al possesso di quote di capitale da parte dei soci non professionisti, che pure valgono per le società di capitale dei professionisti (STP). Ma è assolutamente inaccettabile che le società di ingegneria non siano sottoposte al controllo deontologico e disciplinare degli Ordini, l’unico che può comminare sanzioni immediate ed efficaci in attesa che la giustizia ordinaria compia il suo lento corso.
“L’emendamento proposto dal Governo – denuncia la Rete delle Professioni Tecniche - apre alle società di ingegneria il mercato privato in cambio della previsione improvvisata e parziale di alcuni obblighi, ma senza alcun controllo disciplinare. Creando, come se non bastasse, a spese del contribuente, un incomprensibile registro che andrà ad ingolfare la macchina amministrativa di qualche ministero, in barba ai processi di semplificazione e di spending review. Un registro illegittimo, perché la vigilanza sulle professioni ordinistiche è propria solo ed esclusivamente del Ministero della Giustizia”.
PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO. È stata soppressa la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine box, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28).
COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. È stata introdotta una disposizione che, modificando l'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.
MODIFICATA LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.) SEMPLIFICATA. È stata inoltre modificata la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In tal caso, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese; agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio relativi agli atti di iscrizione di tali s.r.l. provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio.
ATTI DIGITALI. Vengono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti, che devono a tal fine accreditarsi presso le Camere di commercio (articolo 30).
SETTORE ENERGETICO. È prevista l'eliminazione, a partire dal 2018, del regime di "maggior tutela" che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica delle tariffe per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte disposizioni volte a garantire: la comparabilità delle offerte, la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione e le comunicazioni obbligatorie che debbono esser attuate prima della fase del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione. È stata prevista inoltre una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail (articoli da 19 a 19-octies).
NOVITÀ ANCHE SUL FRONTE DELL'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12).