Nella seduta del 20 gennaio scorso, le commissioni riunite Ambiente e Agricoltura della Camera hanno approvato a larga maggioranza il nuovo testo base del disegno di legge C. 2039 “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato” (LEGGI TUTTO).
Il nuovo testo base individua come princìpi fondamentali della materia del governo del territorio il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo. Le regioni, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovranno dettare disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana; ciò anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, con incremento e miglioramento della dotazione dei servizi, innalzamento del potenziale ecologico e ambientale e realizzazione di residenza sociale.
Viene promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, a condizione che non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato.
DALL'INU 11 EMENDAMENTI. Ieri dall'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) sono arrivate proposte di modifiche migliorative al testo, attraverso 11 emendamenti (vedi in allegato). In particolare, l'Inu propone:
- La previsione di una definizione più univoca e condivisa di “consumo di suolo”, visto che il concetto di permeabilità/impermeabilità rischia di essere troppo specialistico e di difficile applicazione. Si propone per questo di sostituirlo o almeno di integrarlo con il concetto di “suolo urbanizzato”.
- La messa a punto di strumenti che stimolino concretamente le pratiche di rigenerazione urbana, dando la possibilità attraverso il testo nazionale di mettere a punto a livello locale misure di incentivazione di tipo fiscale e contributiva.
- La predisposizione di un “Catasto degli usi e della qualità del suolo”, atto a quantificare e localizzare, oltre alle superfici agricole o comunque con suolo naturale, anche quelle che sono passibili di miglior utilizzo o riuso, in quanto sottoutilizzate o dismesse, tra le aree comunque urbanizzate. La realizzazione di questo catasto secondo criteri omogenei sul territorio nazionale renderebbe disponibile una base dati costantemente aggiornata a disposizione delle regioni e del governo, fondamentale per il monitoraggio d’efficace della legge, che altrimenti rischia di essere una dichiarazione di principi senza apprezzabili effetti pratici.
- La modifica decisa della disciplina della moratoria: essa dovrebbe essere valida quanto meno fino alle disposizioni regionali, che di fatto inaugurano il corso della nuova disciplina, e non ha senso stabilire come limiti in prima battuta l’approvazione del decreto sul consumo di suolo (che per essere efficace deve comunque attendere le misure regionali) e in seconda battuta l’arco temporale di tre anni. Va prevista inoltre un’esclusione dalla moratoria delle sole opere pubbliche già programmate.
- L’eliminazione della disposizione che stabilisce che, trascorsi i tre anni dall’approvazione della legge, sia ammesso il consumo di una quantità di suolo pari al cinquanta per cento di quello già consumato nei cinque anni precedenti. In tal modo infatti si tornerebbe ad ammettere senza alcuna regolazione nuovi consumi di suolo ma soprattutto si andrebbero a premiare i comuni meno virtuosi.
- L’eliminazione della parte della legge che disciplina caratteri e modi del recupero degli insediamenti rurali dismessi. Si tratta di disposizioni che dovrebbero essere inserite in una norma dedicata al recupero dell’edilizia rurale e che sarebbero troppo puntuali, forse, anche per un testo di legge regionale. Il livello di dettaglio stride inoltre con la genericità con cui vengono invece definiti e disciplinati gli interventi di rigenerazione urbana.