Nelle commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera, i relatori del disegno di legge sul consumo di suolo, Chiara Braga (Pd) e Massimo Fiorio (Pd), hanno presentato un emendamento che prevede l'individuazione di ulteriori misure tali da determinare, per un congruo periodo, una fiscalità di vantaggio al fine di incentivare gli interventi di riqualificazione urbana, con particolare riferimento al riuso delle aree già urbanizzate e con priorità alle aree a destinazione produttiva dismesse.
11 ARTICOLI. Ricordiamo che il disegno di legge recante “Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato”, è composto di 11 articoli:
- l'articolo 1 definisce finalità ed ambito di applicazione della legge, che detta principi fondamentali per la valorizzazione e tutela del suolo, con l'obiettivo di limitarne il consumo e di favorire, invece, il riuso e la rigenerazione urbana;
- l'articolo 2 contiene le definizioni;
- l'articolo 3 prevede un complesso di adempimenti - che interessano tutti i livelli territoriali – finalizzati a limitare il consumo di suolo;
- l'articolo 4 contiene disposizioni volte a far sì che le regioni orientino i comuni verso il riuso del suolo e la rigenerazione urbana;
- l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socioeconomico e ambientale;
- l'articolo 6 prevede la possibilità di qualificare gli insediamenti rurali oggetto di attività di recupero e riqualificazione come "compendi agricoli neorurali", dei quali viene definita la disciplina;
- l'articolo 7 vieta il cambio di destinazione d'uso per le superfici agricole che abbiano goduto di aiuti dell'Unione europea per almeno cinque anni dall'ultima erogazione;
- l'articolo 8 prevede misure incentivanti in favore dei comuni iscritti nel registro degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 9; tale registro iscrive i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici in modo da bloccare o ridurre il consumo di suolo;
- l'articolo 10 dispone che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni relative siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ad interventi finalizzati al riuso e alla rigenerazione nonché alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;
- l'articolo 11 contiene disposizioni transitorie e finali, volte, in particolare, ad impedire il consumo di suolo per un periodo non superiore a tre anni, salvo che per i lavori e le opere già in essere.