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Ddl contro il consumo di suolo, via libera dalle commissioni. Architetti: “Cambia il paradigma”

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi con la procedura di intervento semplificata per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale

mercoledì 28 ottobre 2015 - Redazione Build News

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Le Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera hanno approvato ieri sera il testo unificato del disegno di legge per il contenimento del consumo di suolo e rigenerazione del suolo edificato, di cui sono relatori Chiara Braga e Massimo Fiorio.

“Ci sono stati dei ritardi - ha commentato il presidente della commissione Ambiente di Montecitorio, Ermete Realacci - ma è importante che questo passaggio sia avvenuto prima della fine dell'Expo. La sfida di nutrire il pianeta necessita di scelte coerenti”.

Realacci ha ricordato che il provvedimento, molto atteso ha l'obiettivo di “limitare il consumo del territorio che, come affermano i dati dell'Ispra, è di 7 metri al secondo. Un ritmo ormai insostenibile”.

Il disegno di legge mira anche ad indirizzare l'edilizia verso interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, favorendo il "costruire sul costruito" senza consumare altre aree e puntando su risparmio energetico, sicurezza e qualità. Il testo ora passa al vaglio delle altre Commissioni “e spero - ha concluso Realacci- che possa arrivare al più presto in aula”.

DEFINIZIONI. Il ddl contiene la definizione del "consumo del suolo" e delle nozioni di "superficie agricola" e "impermeabilizzazione".

La portata del consumo del suolo viene indicata sia nel suo ambito di applicazione (la superficie agricola naturale e seminaturale) che nella modalità di calcolo (“saldo” tra superficie impermeabilizzate e aree ove l’impermeabilizzazione viene rimossa).

Con riferimento all’“impermeabilizzazione”, nel corso dei lavori in Commissione è emersa la necessità di darne una accezione completa, non limitata al solo concetto di permeabilità proprio della normativa in materia idrogeologica ma estesa fino ricomprendere gli interventi di copertura artificiale del suolo anche a prescindere da un completo effetto di impermeabilizzazione, nonché di scavo e di rimozione del suolo stesso, salvo quelli non connessi all’attività agricola.

INCENTIVI AI COMUNI PER LA RIGENERAZIONE URBANA. Un emendamento approvato dalle commissioni riunite stabilisce che le regioni, nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dettano disposizioni per incentivare i comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l’individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica ed integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi.

A tal fine è promossa l’applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI. Ai Comuni iscritti in un apposito registro che ne attesti la conformità ai parametri indicati nel disegno di legge, viene attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali, sia per gli interventi di rigenerazione urbana che per la bonifica di siti contaminati necessaria alla rigenerazione stessa, oltre che per interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino di colture abbandonate.

Tale priorità viene inoltre riconosciuta ai privati per gli interventi che favoriscono il recupero di edifici in area rurale e del suolo ad uso agricolo.

RIUSO AREE SOTTOPOSTE AD INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. Il riuso delle aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della vigente normativa in tema di bonifiche e dei criteri di cui alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CENSIMENTO COMUNALE DEGLI EDIFICI SFITTI, NON UTILIZZATI O ABBANDONATI. Al fine di orientare l’iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, le regioni dettano inoltre disposizioni per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati.

SEGNALAZIONI ANNUALI AL PREFETTO. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE PERIFERICHE DEGRADATE. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti una procedura di intervento semplificata per la rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbane periferiche degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili, l’inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;

b) garantire che i progetti di cui alla lettera a) siano basati su standard elevati di qualità ambientale attraverso l’indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti agli architetti, di informazione e partecipazione dei cittadini.

I decreti sono adottati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni.

La disciplina non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.

TERMINI DI VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI. Restano fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.

LIMITAZIONI AL CONSUMO DI SUOLO. Finché non verrà emanato il decreto e comunque entro il termine di 3 anni, è consentito il consumo del suolo solo in alcuni casi indicati. Decorso inutilmente il termine di tre anni, viene prevista una sorta di “clausola di salvaguardia” secondo la quale nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

L’effettivo perseguimento del “consumo zero” fa leva su una serie di meccanismi sostitutivi contenuti nella disciplina del limite al consumo di suolo e nelle disposizioni sulla priorità al riuso che consentono allo Stato e alle Regioni, a seconda delle circostanze, di intervenire in caso di inadempimento del soggetto deputato a provvedervi (ente territoriale competente, Conferenza unificata).

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

IL COMMENTO DEL CNAPPC. “Apprezziamo l’approvazione, da parte delle Commissione congiunte Ambiente e Agricoltura della Camera, del testo del Ddl contro il consumo del suolo - di cui sono relatori gli onorevoli Braga e Florio - che, indirizzando l’edilizia verso interventi di riqualificazione urbana segna un cambio di paradigma ed un nuovo approccio al governo del territorio”, commenta il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

“Ora ci aspettiamo – aggiunge il Cnappc - un iter di approvazione rapido per porre le basi di una sana politica ambientale che finalmente valorizzi le potenzialità della rigenerazione urbana, anche dal punto di vista dello sviluppo, e che salvaguardi veramente i paesaggi italiani.”

Per il presidente Leopoldo Freyrie “questo ddl e la Riforma costituzionale - appena votata dal Senato e che, come auspicato dagli architetti italiani, attribuisce la materia relativa al governo del territorio alla competenza esclusiva dello Stato - ci fanno ben sperare che si possa procedere all’approvazione di una legge nazionale sul governo del territorio che sia veramente innovativa e che punti alla rigenerazione urbana sostenibile”.

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