Il Governo “è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” nonché “entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (...), nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”, e di una serie di princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto “delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione europei”.
È quanto stabilisce il testo del disegno di legge di delega per il recepimento delle nuove direttive Ue sugli appalti, come modificato dalla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera (LEGGI TUTTO). Il Ddl è da oggi all'esame dell'Aula di Montecitorio.
Il nuovo testo prevede che “Il decreto di recepimento delle direttive dispone l’abrogazione delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino dispone, altresì, l’abrogazione delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative”.
LINEE GUIDA. Sulla base del decreto di riordino saranno emanate linee guida di carattere generale da adottare di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
CONSULTAZIONI. Nell’esercizio delle deleghe, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l’Anac, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.
ADOZIONE DEI DECRETI. I decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato competenti per materia e per i profili finanziari.
I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, su ciascuno schema, entro 30 giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni dall’assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
REGIONI A STATUTO SPECIALE. L’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge delega che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
IL GOVERNO PUÒ ADOTTARE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui alla legge delega.
DUBBI DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI SULLE LINEE GUIDA. Nel suo parere, la Commissione Affari costituzionali della Camera osserva che “andrebbe valutata l’opportunità di specificare lo strumento giuridico con il quale verranno adottate le linee guida, anche ai fini dell’applicazione dei rimedi giurisdizionali, nonché l’opportunità di fare riferimento ad un istituto diverso dal «concerto» – tra il Ministro delle infrastrutture e l’ANAC – che riguarda le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente”.
La commissione Affari costituzionali evidenzia anche che la norma “non indica i termini per l’adozione delle linee guida, che dovrebbero sostituire il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010”. Nel suo parere favorevole, la commissione suggerisce quindi alla Commissione di merito l’opportunità di indicare i termini per l’adozione delle linee guida.
Inoltre, chiede di “prevedere che le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimano il loro parere sugli schemi di decreto in oggetto dopo l’acquisizione degli altri pareri eventualmente prescritti”, nonché di “coordinare i princìpi e criteri direttivi alla luce della nuova impostazione della delega che prevede l’emanazione di due decreti”.
Infine, sarebbe opportuno “introdurre una disposizione finalizzata a prevedere che gli organi costituzionali stabiliscano nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal provvedimento in oggetto compatibili con l’autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi”.
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