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Ddl Rigenerazione urbana, nuovo testo base: i Comuni possono elevare in modo progressivo le aliquote Imu su immobili sfitti

Previsti incentivi fiscali per gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana. Confermato il Fondo nazionale da 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040

lunedì 15 marzo 2021 - Redazione Build News

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“Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

Lo prevede il nuovo testo base di disegno di legge sulla rigenerazione urbana, sul quale il 10 marzo scorso è stato raggiunto l’accordo in Senato.

INCENTIVI FISCALI. Il nuovo testo – IN ALLEGATO - dispone che gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

FONDO NAZIONALE DA 500 MILIONI DI EURO. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.

Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economicofinanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati.

f) per l’assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall’applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;

g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

BANDI REGIONALI PER LA RIGENERAZIONE URBANA. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

BANCA DATI DEL RIUSO. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell’Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell’obbligo di pareggio di bilancio come definito all’articolo 2, comma 1 lettera g). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).

I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

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