Attualità

DDL sul vincolo paesaggistico per comuni sotto i 10mila abitanti: le osservazioni del CNI

Presentato in Senato un disegno di legge che propone una modifica all’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La normativa ha creato notevoli criticità per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, esentati dall’obbligo della pianificazione pluriennale di attuazione

mercoledì 19 febbraio 2025 - Alessandro Giraudi

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Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha partecipato ieri all'audizione informale dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1003, relativo al vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che propone modifiche all’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il primo articolo del suddetto ddl dispone che “All’articolo 142, comma 2, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nei comuni non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico»”.

Il disegno di legge nasce con la finalità di integrare la normativa a tutela del paesaggio, che ha creato notevoli criticità per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, esentati dall’obbligo della pianificazione pluriennale di attuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10.

Il programma pluriennale di attuazione (PPA) è uno strumento urbanistico tramite il quale un comune individua le aree e i tempi per la costruzione di nuovi edifici, o realizzandole in proprio o permettendo che i privati, proprietari di quelle aree medesime, possano unirsi in consorzio per edificare le opere. Esso è il principale strumento di attuazione del piano regolatore generale e degli altri piani urbanistici.

Nello specifico, con il disegno di legge si vuole colmare un vuoto normativo che ha creato notevoli problemi ai cittadini e alle casse della pubblica amministrazione, a causa di numerosi contenziosi.

Si propone una modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, per la quale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non tenuti alla redazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell’articolo 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n.10, e dell’articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, le aree inserite negli strumenti urbanistici sono escluse dal vincolo paesaggistico, in quanto le stesse sono già state oggetto di un programmato e studiato assetto del territorio.

La necessità di colmare questa lacuna legislativa è stata accertata inizialmente dal Consiglio di Stato nella sentenza n.1563 del 20 dicembre 1996, successivamente richiamata dal TAR di Catanzaro nella sentenza n. 2904/02 del 13 novembre 2002. Infine, i decreti del Presidente della Repubblica n.47581 e n.47583 del 2 dicembre 2005 hanno fissato quanto già espresso nelle precedenti sentenze, e cioè che il decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431 (cosiddetta «legge Galasso»), e il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, necessitano dell’integrazione di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge.

Le osservazioni del CNI in audizione al Senato

Nell'audizione in rappresentanza del CNI ha partecipato il Consigliere Alberto Romagnoli, il cui intervento ha avuto soprattutto lo scopo di fare chiarezza su alcuni punti del testo.

“La materia in discussione è molto importante per la nostra categoria e per il nostro Paese, sia perché è finalizzata a preservare il paesaggio, sia perché vede molti soggetti coinvolti, siano essi professionisti o tecnici in organico nelle varie pubbliche amministrazioni (comuni, regioni, Ministero) in molti casi ingegneri iscritti al nostro sistema ordinistico”. Così ha esordito Romagnoli nel suo intervento.

In seguito ha ricordato come il comma 1 dell’art.142 del Codice indichi i beni tutelati, mentre il comma 2 si sofferma su ciò che è esentato da vincolo. La modifica proposta nel ddl in oggetto mira ad ampliare queste esenzioni, nella fattispecie estendendone l’attuazione ai comuni con meno di 10mila abitanti, relativamente alle “aree inserite negli strumenti urbanistici”, superando l’attuale limite normativo che impone il vincolo anche in assenza di un Piano Pluriennale di Attuazione (PPA). Romagnoli ha sottolineato come occorra ben definire e delineare esattamente quali siano queste aree, invitando dunque ad inserire una chiara esplicitazione, proprio per non incorrere ad ulteriori contenziosi. La materia, molto complessa e legata allo sviluppo del nostro Paese, necessita di una rinnovata visione ed un approccio organico al quale il Consiglio Nazionale degli Ingegneri manifesta fin d’ora la disponibilità a dare sempre il proprio contributo.

Leggi anche: “Autorizzazione paesaggistica e revisione del codice dei beni culturali: in Senato il DDL

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