Con la sentenza n. 1520/2016 depositata il 15 aprile, il Consiglio di Stato (quarta sezione) ha precisato che la crisi economica che ha messo in ginocchio il comparto dell'edilizia non è un motivo che può consentire la proroga sic et simpliciter del permesso di costruire.
Ai sensi dell'articolo 15 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), i termini de quibus possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruzione, o in considerazione della mole dell'opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive.
La crisi congiunturale dell'edilizia non è una valida ragione opponibile all’inutile decorso dei termini predetti, né per giustificare l'inerzia del titolare del PDC, perché fa riferimento a considerazioni generiche non rilevanti rispetto all'obbligo di osservare i tempi d’inizio e completamento dei lavori.