Ai fini della sussistenza dei presupposti per la decadenza del titolo edilizio di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, l'effettivo inizio dei lavori “deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione”.
Lo ha ribadito il Tar Sicilia nella sentenza n.1187/2016 depositata il 2 maggio.
Il Tribunale amministrativo siciliano ricorda inoltre che “la giurisprudenza penale pone in rilievo che il mero sbancamento non integra l'inizio dei lavori dovendosi aggiungere a tale attività una compiuta organizzazione del cantiere e altri indizi idonei a confermare l'effettiva intenzione del titolare del permesso di costruire l'opera assentita”.