Lo scorso 24 marzo il senatore Angrisani (Misto) ha presentato la seguente interrogazione n. 3-02375:
ANGRISANI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
l'art. 29, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016 ha previsto l'applicazione "su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi" dell'elemento dell'artato frazionamento come criterio per la valutazione della violazione dell'equa remunerazione degli investimenti, secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare della dimensione degli impianti. Il comma 3 ha previsto la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi. Di fatto, tale normativa si applica anche agli impianti alimentati a fonti rinnovabili autorizzati con decreti precedenti (ed è stata anche applicata anche ad impianti fotovoltaici, nonostante essi siano ontologicamente esclusi dalla portata del decreto medesimo);
difatti, sugli impianti fotovoltaici autorizzati con il "primo conto energia", ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005, il GSE ha applicato, in sede di verifica, i poteri sanzionatori di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (la cui attuazione è stata disciplinata, nel dettaglio, dal decreto ministeriale 31 gennaio 2014), nonché l'art. 29 del decreto ministeriale 23 giugno 2016, ai fini della decadenza dal godimento degli incentivi (con conseguente richiesta di restituzione delle somme già erogate);
in tal senso è stata, inizialmente, avallata un'interpretazione estensiva ed arbitraria delle norme, che successivamente ha trovato una sponda da parte di una sezione del TAR Lazio per un presunto "potere immanente di verifica dei benefici previsti per la produzione di energia elettrica, (...) che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso non essendo previsto alcun termine decadenziale al riguardo";
il GSE, quindi, si è sentito investito di un rilevante potere di verifica sul mantenimento degli incentivi nonché di applicazione di sanzioni anche molto elevate (che, come visto, possono arrivare fino alla decadenza dai benefici e alla richiesta di restituzione integrale delle somme erogate);
il GSE è arrivato financo a valutare se fossero legittimi i titoli edilizi rilasciati dagli enti locali per la realizzazione degli impianti, nonostante l'espressa previsione normativa di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Al riguardo si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2859 del 14 maggio 2018 in cui il consesso amministrativo ha statuito che "il controllo operato dal GSE ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenza fissato dal legislatore". Ciò, inoltre, è stato ulteriormente confermato dalla sentenza n. 2085 del 29 marzo 2019;
per quanto riguarda i poteri sanzionatori vigenti in materia di energia rinnovabile, l'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, come modificato, da ultimo, dalla legge di bilancio per il 2018 e dal decreto legislativo n. 101 del 2019, ha previsto che, in deroga alle disposizioni sulla decadenza dagli incentivi, il GSE disponga la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell'entità della violazione (con possibile decurtazione della metà delle sanzioni in caso di denuncia spontanea del responsabile); la nuova disposizione, dunque, ha escluso dall'ambito dei poteri affidati dal legislatore al GSE la disposizione della decadenza tout court dalle tariffe incentivanti;
inoltre, in merito al presunto potere immanente del GSE, l'art. 42, comma 3, ha stabilito che il gestore possa procedere alle contestazioni di violazioni rilevanti ai fini della percezione della tariffa solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in materia di annullamento d'ufficio per provvedimenti amministrativi illegittimi;
nonostante le richiamate disposizioni normative, il GSE non solo continua a disporre le decadenze dagli incentivi ma non risponde alle richieste di applicazione delle decurtazioni ai soggetti che hanno già ricevuto la decadenza e che hanno un procedimento ancora pendente in sede giurisdizionale, celandosi dietro l'assenza dell'attuazione dell'art. 42, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 28 del 2011;
su questo punto specifico si è espresso anche il TAR Lazio, sezione III, con la sentenza n. 188 del 7 gennaio 2021 che ha annullato una determinazione di decadenza dagli incentivi per un impianto fotovoltaico disposta dal GSE: il giudice amministrativo, infatti, ha chiarito che "non può ritenersi - come sostenuto dal GSE - che la disposizione ricordata non abbia natura immediatamente applicabile, in mancanza del decreto ministeriale previsto dall'art. 42, comma 5, lett. c-bis. La formulazione dell'art. 42, comma 3, è invero chiara nell'imporre al GSE le suddette valutazioni in deroga, pur a prescindere dalle indicazioni ministeriali";
valutato che il decreto ministeriale 31 gennaio 2014, emanato in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, non è stato integrato in modo da essere conforme alle nuove disposizioni, introdotte a partire dal 1° gennaio 2018, di cui al comma 5, lett. c-bis), del medesimo decreto, in modo da dare seguito alla previsione legislativa secondo cui sono da stabilire, all'interno del decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 42, quali siano le violazioni che danno luogo alla sanzione della decurtazione dell'incentivo (in luogo della decadenza),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda integrare nel minor tempo possibile il decreto ministeriale 31 gennaio 2014, in materia dei controlli del GSE, in modo da dare seguito quanto prima, in via amministrativa, alla previsione legislativa, introdotta più di due anni fa, di cui all'articolo 42, comma 5, lett. c-bis), del decreto legislativo n. 28 del 2011, fermo restando che le norme di cui all'articolo 42, comma 3, secondo e terzo periodo, debbano considerarsi di natura precettiva e di immediata applicazione;
se non intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il GSE applichi le disposizioni derogatorie di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011 anche ai soggetti richiedenti che hanno un procedimento ancora pendente in sede giurisdizionale.
LA RISPOSTA DELLA SOTTOSEGRETARIA GAVA. Nella seduta di mercoledì 7 aprile 2021, il Sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava, ha risposto all'interrogazione, facendo osservare che il sistema di controlli affidato al Gestore dei servizi energetici (GSE) rinviene fondamento nella disciplina primaria introdotta dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Dopo aver ricordato gli interventi normativi che si sono succeduti nel perseguimento della finalità di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, ha fatto presente che secondo il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto "decreto semplificazioni") il GSE dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela. Tali modifiche non si traducono però in una eliminazione tout court della misura della decadenza dagli incentivi. Ciò premesso, ha aggiunto che il Ministero dello sviluppo economico nel 2018 aveva predisposto uno schema di decreto ministeriale, aggiornato nel 2019, a seguito degli ulteriori interventi di cui occorreva tener conto. Muovendo da tale prospettiva, il Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina attuativa, perseguendo l’obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra l’interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo e l’interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al Gestore, quale organo preposto all’espletamento di tale attività inscindibilmente connessa a quella di erogazione degli incentivi pubblici. Ciò anche nella prospettiva, non trascurabile, di una riduzione del contenzioso in materia. Ha evidenziato tuttavia che l’adozione del nuovo "decreto controlli" ha subìto una battuta d’arresto, in considerazione dell’intervento normativo più recente di cui al citato decreto-legge n. 76 del 2020, ma di ritenere che esso sia ancora necessario.
Da ultimo, ha sottolineato che, per quanto riguarda la fattispecie dell’artato frazionamento, la questione dell’immediata applicabilità delle nuove disposizioni - che escludono la decadenza tout court dalle tariffe incentivanti - sembra assumere una ridotta rilevanza pratica: laddove tale violazione dovesse sostanziarsi in un’ipotesi di elusione delle procedure e, dunque, di indebito accesso agli incentivi, la conseguenza applicabile continuerebbe ad essere la decadenza dagli incentivi. Laddove, invece, la violazione dovesse tradursi nella percezione di incentivi più elevati rispetto a quelli spettanti, il GSE applicherebbe la rideterminazione degli incentivi.
La senatrice Angrisani (Misto) si è dichiarata parzialmente soddisfatta della risposta, concordando con la necessità della celere adozione di un nuovo decreto ministeriale che disciplina l'attività di controllo rimessa al GSE.