Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), con la sentenza n.1426/2018 depositata il 30 ottobre, ha chiarito che “quella di effettivo inizio dei lavori è una nozione elastica, giacché il rispetto del termine di cui all’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001 si desume dagli indizi rilevati sul sito dell’intervento, che debbono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche”.
I lavori possono ritenersi “iniziati” quando consistano “nella compiuta organizzazione del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento (giurisprudenza costante, per tutte cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467; id., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381)”.
In allegato la sentenza