La veranda, adibita a camera da letto, realizzata su una porzione di terrazzo posto al piano attico del condominio, va demolita nel caso in cui arrechi un danno al decoro architettonico dell'edificio condominiale.
Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2109/2015 depositata il 5 febbraio.
LA GRAVITÀ DELLA LESIONE ESIME DALLA RICERCA DI MISURE MENO RADICALI DELLA DEMOLIZIONE. Secondo la suprema Corte, nel caso in esame “una lesione considerata di gravità così evidente – sostanziata proprio dalla tecnica costruttiva oltre che dalla offensività architettonica – esimeva del tutto dalla ricerca di eventuali misure accomodatrici meno radicali dell'ordine di demolizione”.
L'opera denunciata, osserva la Cassazione, “rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprietà personale, perché inerisce a bene esclusivo come quelli menzionati nell'art. 1122, che non deve essere oggetto di modifiche che rechino danno alla cosa comune”.
ART. 1120 CODICE CIVILE. L'articolo 1120 del Codice civile ha individuato gli interessi condominiali che non possono essere lesi neppure con le innovazioni deliberate a maggioranza dall'assemblea condominiale. La norma vieta “le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico ...”.
“È questo il percorso logico – evidenzia la Cassazione – che giustifica l'applicabilità dell'art. 1120, alle attività del singolo su cosa propria comunque finalizzate all'uso più intenso della cosa comune”.
LEGGE N. 220/2012. Gli Ermellini osservano che “ne è stato consapevole anche il legislatore della riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012 n. 220, destinata ad entrare in vigore il 17 giugno 2013), il quale ha completato l'art. 1122 recependo nel testo novellato l'insegnamento che aveva già interpretato la norma nel senso suddetto (così Cass. 18350/13).”