“Questa Corte ha ben definito i due parametri del decoro e dell'aspetto architettonico, sottolineandone le numerose differenze e affinità concettuali. Mentre la nozione dell'aspetto, contenuta nell'art. 1127 c. c., relativo alla facoltà dei condomini di costruire in sopraelevazione, coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico dell'edificio (Cass., sez. 2, n. 1025 del 2004), diversamente il decoro dell'immobile, come richiamato dall'art. 1120 c.c., si esprime nell'omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, ossia nell'armonia estetica dell'edificio (Cass., sez. 2, n. 10350 del 2011)”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione sesta civile, con l'ordinanza n. 17350/2016 depositata il 25 agosto.
Le nozioni del decoro e dell'aspetto architettonico, “a luce meridiana, vivono un rapporto di stretta complementarietà, tale da escludere uno iato netto tra le due, le quali appaiono anzi l'un l'altra imprescindibili, risolvendosi la valutazione di continuità stilistica in una verifica del rispetto delle direttive architettoniche impresse dal progettista (Cass., sez. 2, n. 10048 del 2013)”.