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Decreto Agosto convertito in legge: il punto sulle norme d’interesse dei Comuni

L'Anci ha messo a punto una nota sintetica sulle più importanti novità d’interesse dei Comuni contenute nella legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

martedì 13 ottobre 2020 - Redazione Build News

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L'Anci ha messo a punto una nota sintetica – IN ALLEGATO - sulle più importanti norme d’interesse dei Comuni contenute nel Decreto Agosto a seguito dell’approvazione degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio del Senato e confermate dal voto di fiducia dell’Aula il 6 ottobre u.s.

Quella che possiamo ormai chiamare Legge Agosto è stata approvata definitivamente ieri dalla Camera dei Deputati e va in Gazzetta Ufficiale.

Acquisizione in locazione edifici scolastici degli enti locali (Art. 32 comma 6-bis)

Accolto emendamento ANCI, che prevede che per l’anno scolastico 2020/2021, gli enti locali di cui all’articolo 3 della legge11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire tramite contratti, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza. I dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale. I contratti di locazione possono essere stipulati anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021 (Art. 32, comma 7 bis)

Per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, viene incrementato il Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Rifinanziamento ''Fondo demolizioni opere abusive” (Art. 46 ter)

Il Fondo demolizioni per le opere abusive è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.

Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (Art. 48 ter)

La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

Programma realizzazione interventi per comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (art. 51 comma 1)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 per stabilizzare i contributi a favore dei comuni al fine di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a decorrere dall’anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi.

Proroga al 15 novembre del termine avvio lavori per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (Art. 51, comma 1 bis)

Come richiesto dall’Anci è prorogato al 15 novembre 2020 il termine per l’avvio dei lavori a valere sul contributo stanziato dalla legge di bilancio 2020 (commi da 29 a 37), nella misura di 500 milioni annui per il quinquennio 2020-2024. Il contributo è stato già attribuito dal Ministero dell’interno per l’intero quinquennio – senza la necessità di alcuna formale richiesta da parte degli enti, per l’esercizio 2020 con decreto 14 gennaio 2020 e per il quadriennio 2021-2024, con decreto 30 gennaio 2020. L’importo del contributo varia a seconda della fascia demografica di appartenenza e va dai 50mila euro per i Comuni sotto i 5mila abitanti fino ai 250mila euro per le città di maggiori dimensioni.

Disposizioni in materia di eventi sismici (Art. 57)

Molto significative ed importanti le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio in materia di sostegno alla ricostruzione del terremoto 2016.

In particolare, si segnala la modifica che prevede le proroghe fino al 31/12/2021 del personale impiegato con contratto a tempo determinato presso gli USR o presso i Comuni del cratere del 2016, limitatamente all’annualità 2021, non rilevano ai fini del limite di durata imposto ai contratti a termine dal D.Lg. n. 165/2001, dal D.Lg. n. 81/2015, e dalla contrattazione collettiva. (comma 2 bis).

L’istituzione presso il MEF di un fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato, mediante le procedure speciali volte al superamento del precariato di cui al D.Lgs. n. 75/2015, del personale già impiegato a tempo determinato per le conseguenze connesse agli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016. Il riparto è disposto con decreto del MEF, sentita la Conferenza Unificata. (comma 3-bis).

Si prevede inoltre che il Commissario Straordinario possa destinare ulteriori unità di personale agli USR e agli Enti locali, al fine di accelerare il processo di ricostruzione mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c) dell’art. 5 del DL n. 189/2015, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. (comma 3-quinquies).

Incremento risorse per progettazione Enti locali (Art. 45)

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 51 a 58) per quanto concerne il contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si ricorda che gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600 milioni di euro (a fronte dei 128 previsti dalla norma originale) e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020.

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio (Art. 46)

Vengono incrementati i fondi per favorire gli investimenti dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dal comma 139 e ss. della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) incrementando tali risorse di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. (lo stanziamento attualmente previsto dal comma 139 è di 350 milioni di euro per l’anno 2021 e di 450 milioni per l’anno 2022).

Tali risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della legge 145 del 2018. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente e il Ministero dell’Interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.

Incremento risorse per piccole opere (Art. 47)

Viene integrato quanto previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 29-39). Si ricorda che tali commi assegnano ai Comuni, per il periodo 2020- 2024, un contributo di 500 milioni annui finalizzati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Pertanto con il nuovo comma 29 bis le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento.

Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane (Art. 48)

Viene integrato il fondo previsto dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 63 e 64) sul finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.

Si stabilisce infatti che a tale scopo sia autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 (la norma iniziale autorizzava la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034).

Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’Istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione.

Il d.l. agosto prevede inoltre che venga integrato il suddetto comma 63 della legge di bilancio 2020 stabilendo che tali fondi vadano anche agli enti di decentramento regionale (Art. 52).

Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane (Art. 49)

Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento (Art. 51)

Viene modificato il cosiddetto d.l. crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 30, comma 14 bis) stabilizzando i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

A decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

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