Il Ministero del Lavoro evidenzia che con la Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, sono state introdotte alcune modifiche al Decreto-legge Agosto.
In particolare, è disposto il prolungamento, per un massimo di 18 settimane complessive, dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. Le prime 9 settimane sono comprensive anche dei periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati, purchè collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
La principale novità riguarda i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro. Essi, infatti, potranno accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
In sede di conversione, inoltre, è stata prevista la decontribuzione per le assunzioni stabili, fino al 31 dicembre 2020, per i datori di lavoro non agricoli, e quella per i datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti.
Sino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, fatte salve alcune ipotesi specifiche.
In aggiunta, sino alla stessa data, sarà possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta e senza indicare le ordinarie causali previste dal Decreto Dignità, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.
Inoltre, è previsto il ricorso al lavoro agile per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (in alternativa al congedo).
Sul punto, sino al 31 dicembre 2020, qualora non sia possibile svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, è possibile astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. In questo caso è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con contribuzione figurativa.
È, infine, riconosciuto sino al 30 giugno 2021 il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile ai genitori di figli con disabilità grave.
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