Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n.30, è stato pubblicato il nuovo decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (cd. "decreto Agosto"), in vigore dal 15 agosto.
Il decreto è IN ALLEGATO.
Gli articoli, dal 45 al 51, introducono alcune novità per il settore dell'edilizia.
Incremento risorse per progettazione enti locali (Art. 45)
Vengono rafforzate, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all'anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020.
Gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.
Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600 milioni di euro a fronte dei 128 milioni originariamente previsti.
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali (Art. 46)
Rafforzate, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Viene contestualmente previsto lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.
Incremento risorse per piccole opere (Art. 47 )
Rafforzate nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi a favore dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo di raddoppiare, per il solo anno 2021, i contributi assegnati ai singoli comuni. Le maggiori risorse sono assegnate con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2020.
Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane (Art. 48)
Il comma 1, al fine di rafforzare, nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, prevede di anticipare le risorse disponibili per il periodo 2030-2034 agli anni dal 2021 al 2024. Le risorse sono pari a 1.125 milioni di euro e si prevede una pianificazione delle risorse coerente con gli stati avanzamento lavori.
Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane (Art. 49 )
Al fine di rafforzare le misure per gli investimenti, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021-2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.
Il fondo è assegnato alle province e città metropolitane con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021.
Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana (Art. 50)
Vengono apportate modifiche al comma 43 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020, con cui vengono chiariti i termini di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse destinate ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Piccole opere e interventi contro l’inquinamento (Art. 51)
La norma mira a stabilizzare i contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, attraverso un programma pluriennale istituito presso il Ministero dell'interno.
A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034.