Sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 di ieri 15 maggio è pubblicato il Decreto Agricoltura – decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, approvato il 6 maggio dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.
Stretta sull'installazione del fotovoltaico a terra
L'articolo 5 del provvedimento introduce disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo, impedendo l'installazione selvaggia di fotovoltaico a terra ma facendo salvi gli impianti delle comunità energetiche rinnovabili e quelli relativi agli investimenti PNRR.
Recepite le richieste di Pichetto e le osservazioni del Quirinale
Il testo recepisce le richieste del ministro dell'Ambiente Pichetto sulle comunità energetiche rinnovabili e le osservazioni degli uffici tecnici del Quirinale. “Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver dato il via libera al testo e per le preziose interlocuzioni avvenute in questi giorni che, a dispetto di alcune malelingue, avevano come unico obiettivo quello di licenziare un documento perfetto in ogni sua parte”, ha dichiarato il ministro Lollobrigida.
Riportiamo il testo dell'art. 5 in oggetto.
Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6 -bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), c-bis ), c -bis .1), e c -ter ) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.».
2. Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente.
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