Leggi

Decreto Aiuti bis: focus su alcune misure

Rifinanziati due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale. Inserito nel Codice dell’ambiente un nuovo articolo in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica (PAUAR)

martedì 20 settembre 2022 - Redazione Build News

analisi-documento-focus

Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica (PAUAR). Messa in sicurezza degli edifici, aumento delle risorse per l'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, rifinanziamento di due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, edilizia universitaria e penitenziaria.

Queste e altre le misure contenute nel Decreto Aiuti bis, convertito in legge dal Parlamento (LEGGI TUTTO).

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI. L’articolo 16, commi 9-ter e 9-quater, introdotti durante l'esame da parte del Senato, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici. In particolare, le modifiche introdotte con il comma 9-ter stabiliscono che, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono soggetti a revoca i contributi dell’anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021. Il comma 9-quater, invece, contiene la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 9-ter.

INCREMENTO DELLE RISORSE PER L'INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI. L’articolo 23 incrementa nella misura di 100 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo già istituito ai fini della concessione, per il 2022, con decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del Fondo (il quale è relativo al solo anno 2022) viene quindi elevata da 500 a 600 milioni di euro. Al fine della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'incremento in esame viene fatto rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 43.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR. L’articolo 31-bis, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, l’estensione ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche se non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici “inagibili” o “parzialmente inagibili”, dell’applicabilità delle norme di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati, per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 (Sisma Abruzzo), del 2016 (Italia centrale) e del 2018 (Campobasso e Catania). Il comma 2, in relazione agli interventi previsti dal PNRR, precisa che le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ACCELERATO REGIONALE PER SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA. L’articolo 33 inserisce nel Codice dell’ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica (PAUAR). Il comma 1 individua nella Regione l’autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS.

Il comma 2 disciplina nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12 del Codice ambiente.

Il comma 3 prevede che, per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

In base al comma 4, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai successivi commi 5 e 6. Tali commi prevedono le modalità dell'istanza del PAUAR e le verifiche, nonché la pubblicazione e l’avviso pubblico.

Il comma 7 stabilisce che la fase di verifica della completezza della documentazione avvenga nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione prevista. Il comma 8 stabilisce un ulteriore termine di venti giorni per l'assegnazione da parte dell’amministrazione competente al proponente di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Il comma 9 stabilisce che l’autorità competente convochi una conferenza di servizi entro dieci giorni (dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali). La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.

Il comma 10 contempla una specifica procedura autorizzativa laddove siano richieste varianti al piano paesaggistico necessarie per la realizzazione dei piani o programmi di cui al comma 1 e nei casi in cui il piano paesaggistico sia stato elaborato d'intesa con lo Stato. Tale iter si innesta nell'ambito del procedimento propedeutico all'adozione del provvedimento autorizzatorio accelerato di cui al successivo comma 11.

Al comma 11 è previsto che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.

Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, in base al comma 12 partecipa al procedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale; questi ha diritto di voto e non percepisce alcun tipo di compenso.

I commi 13 e 14 indicano, rispettivamente, le disposizioni applicabili e il carattere perentorio dei termini previsti.

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI LAVORI PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA. L’articolo 34-bis, introdotto durante l’esame in Senato, inserisce alcune norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, l'articolo in questione prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell’annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%.

RIFINANZIAMENTO DI STRUMENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MISE: CONTRATTI DI SVILUPPO E FONDO IPCEI. L’articolo 35 rifinanzia due strumenti di sostegno allo sviluppo industriale, con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, il comma 1, lett. a) dell’articolo rifinanzia i contratti di sviluppo per 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Il 50 per cento delle risorse viene destinato al finanziamento di programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentati successivamente al 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge). Il comma 1, lett. b) incrementa la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

STABILIZZAZIONE PERSONALE PNRR. L’articolo 35-bis – introdotto al Senato - riconosce alle amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR la possibilità di stabilizzare nei propri ruoli, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti.

ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI. L’articolo 39 è volto a integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l’articolo in commento opera su due versanti:

i) sostituisce l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all’interno dell’art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»);

ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR.

EDILIZIA PENITENZIARIA. L’articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021. (fonte: dossier parlamentare del 14 settembre 2022)

Leggi anche: “Cessione crediti 110%, è legge il Decreto Aiuti bis

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Mercato
Caro bollette, Antitrust sanziona sei società

Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed...



Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Leggi copertina articolo
In vigore la Norma UNI 14825 per gli impianti di raffrescamento

Metodi di prova e valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento...

Dello stesso autore