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Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022): le misure per impianti FER, comunità energetiche e VIA

Semplificati i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. I lavori per la realizzazione degli impianti FER autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, devono iniziare entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire

martedì 19 luglio 2022 - Redazione Build News

rinnovabili-fer

L'Anci (Associazione nazionale dei comuni) ha pubblicato una nota di lettura (in allegato) al Decreto Aiuti convertito in legge. Il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” - cd. dl Aiuti – è stato convertito definitivamente in legge 15 luglio 2022 n. 91 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022.

Riportiamo di seguito alcune delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane come integrate dall’esame parlamentare, con il commento dell'Anci.

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 6)

La norma in oggetto di fatto sostituisce e “commissaria” il lavoro che, in attuazione del Decreto Legislativo 199/21, di recepimento della Direttiva RED 2, si sta portando avanti tra Regioni e MITE sull’individuazione delle Aree Idonee. Il tema, al di là dell’urgenza di aumentare la potenza rinnovabile, è assai delicato per l’assetto del nostro Paese. Né nel primo caso, né nel secondo sono stati coinvolti o è previsto un passaggio – anche tecnico – di concertazione con i Comuni e i territori.

In particolare, sono individuate come idonee tutte le aree non sottoposte a tutela secondo il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stravolgendo il senso del percorso intrapreso finora, in cui i criteri di limitazione non sono soltanto quelli inerenti il paesaggio e i beni culturali. Si segnala come non sia contemplato minimamente e gravemente sottovalutato il tema agricolo. Il comma 2 introduce un margine di tutela che rimanda al Ministero della cultura l’emanazione di un atto, entro 60 gg dall’entrata in vigore del DL, per stabilire “criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.

Si ritiene che medesimo lavoro di qualità e uniformità vada imposto agli operatori che presentano progetti. Si ritiene inoltre prioritaria l’individuazione di aree già compromesse industriali dismesse e attive, siti bonificati o da bonificare. Pertanto il tenore letterale della disposizione in commento rischia di danneggiare gravemente l’equilibrio territoriale senza una fondata motivazione, dato che equipara il valore del suolo “vergine” agricolo o libero a quello già gravemente antropizzato.

Risorse geotermiche (Art. 6, commi 2-bis 2-sexies)

L’articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, interviene sulla geotermia, includendo la coltivazione delle risorse geotermiche tra i settori per cui sono attivabili i poteri speciali di veto da parte del Governo (applicazione della Golden Power) e prevedendo per i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche di corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione a favore dello sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.

In particolare, il comma 2-ter affida al Ministro della transizione ecologica il compito di istituire - entro sessanta giorni - un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La norma purtroppo non restituisce ai Comuni il potere di condizionare l’attività del concessionario all’interno di un quadro di sviluppo locale e soprattutto non indirizza chiaramente o vincola i concessionari a investire in rinnovamento ambientale degli impianti.

Il comma 2-quater prevede che i titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni sui cui territori insistono le concessioni.

Il comma 2-quinquies prevede che le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater siano definite entro novanta giorni dalla conversione del decreto-legge in esame. A tal fine è previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti.

Il comma 2-sexies esclude l’applicabilità agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche di quanto previsto all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tale disposizione prevede che lo Stato e le regioni, per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia, garantiscono un “adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche”, prevedendo misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Art. 7)

La norma stabilisce che nel caso di impianti da sottoporre a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscano il procedimento, da cui decorrono 60 giorni per l’effettiva autorizzazione. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Quindi anche dei Comuni interessati.

Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire (Art. 7-bis)

Il nuovo articolo 7-bis introdotto durante l’esame parlamentare, modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. La modifica introdotta prevede il prolungamento del permesso di costruire, disponendo che i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, devono iniziare entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire.

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (Art. 8)

La norma prevede la possibilità – a nostro avviso già esistente – che gli agricoltori ricorrano all’installazione delle FER sulle proprie coperture per eccedere la produzione energetica di cui hanno bisogno per consumo familiare – aggiungeremo per l’attività agricola – e vendano in rete il surplus. Si ritiene la misura non di aiuto efficace al settore agricolo, a cui andrebbe applicata una tariffa energetica ad hoc (abbattuti gli oneri di sistema) con provvedimento di ARERA e a cui andrebbe incentivato con la politica 2021-2027 di coesione l’accumulo e la vendita di prossimità, anche verso i Comuni e le comunità, senza passare per la rete nazionale.

Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili (Art. 9)

La norma in commento prevede, al comma 1, una deroga e modifiche al Decreto Legislativo 199/21 e al DL 17 appena emanato, in materia di Comunità energetiche rinnovabili, tema che ANCI ha sottolineato ha la necessità di un chiarimento e una declinazione normativa e regolatoria dedicata.

Nello specifico, la norma prevede due deroghe speciali: per il Ministero della Difesa e per le Autorità Portuali. Nel primo caso, si tratta di una deroga dal d.lgs 199/21 per estendere alle realtà presenti sul territorio la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, accedendo alla tariffa incentivante anche per impianti superiori al Megawatt. ANCI ritiene questa deroga iniqua – la stessa dovrebbe a maggior ragione nel pieno rispetto del modello locale alla base delle CER essere estesa alle altre CER a guida comunale. Si ribadisce che le aree militari dislocate sul territorio sono spesso in pieno centro urbano, a queste dovremmo inserire delle limitazioni rispetto la configurazione nazionale, come quota importante di patrimonio locale. Inoltre, non si comprende il senso di un modello nato per l’equilibrio energetico locale reale, trasformato ora nell’ennesimo meccanismo virtuale nazionale.

Un modello simile, più condivisibile è relativo all’Autorità portuale.

ANCI considera in ogni caso necessario – alla luce delle attuali disposizioni – fare chiarezza normativa e regolatoria sulle CER/CEL.

Disposizioni in materia di VIA (Art. 10)

La disposizione vuole modificare l’attuale organizzazione procedimentale in base a cui il Ministero della cultura è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, a cui però può seguire una richiesta integrativa della stessa sotto il profilo naturalistico. Invece la norma vuole distinguere nettamente e ulteriormente i momenti in cui il Ministero della Cultura interviene nella valutazione. Ad avviso di ANCI, al contrario, è importante mantenere unitarietà di analisi e valutazione, anche temporalmente, migliorando al contempo la cooperazione tra i Ministeri che potrebbero costituire una Cabina di Valutazione per la VIA unitaria, proprio per facilitare lo scambio di informazioni, la contemporaneità di apporto delle competenze diverse, senza di fatto imputare un ruolo di primo livello al MITE, dialogante con i proponenti, e di subordine alla Cultura. Entrambi gli approcci è fondamentale cooperino nello stesso momento, soprattutto nel dialogo con gli investitori privati. Questo aspetto è stato in questi giorni oggetto di una consultazione pubblica dei soggetti istituzionali, tra cui ANCI, sul permitting/iter autorizzativo verso la Commissione Europea.

Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica (art. 11)

L’articolo introdotto prevede una semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività, anche quando riguardano cavi interrati e anche quando prevedono l’installazione di cabine elettriche purché in aree dismesse / parzialmente dismesse (aree idonee). La norma omette di prevedere – a maggior ragione introducendo una DIA – che i Comuni abbiano per tempo l’elenco degli interventi e i relativi dati digitali di localizzazione, affinché possano averne contezza e garantire un coordinamento complessivo a livello territoriale.

Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (Art. 12)

La norma, vista la situazione eccezionale, prevede una semplificazione dell’autorizzazione unica ambientale per gli impianti fossili (a carbone e ad olio), con deroghe di sei mesi in sei mesi, comunque nel rispetto dei valori limite dei piani qualità aria.

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (Art. 26)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta.

Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato alla data del 15/7/2022, le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021. I maggiori importi che ne derivano sono riconosciuti al 90% dalla stazione appaltante.

Per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), la SA emette, entro 30 gg, un certificato di pagamento straordinario con l’evidenza dell’acconto per le lavorazioni effettuate e contabilizzate da tale data.

In caso di insufficienza di risorse della SA (rilevabili dal QE), sono utilizzabili, quali importi limite complessivi:

- 1,2 miliardi di euro per l’anno 2022 (di cui 200 mln stanziati dal dl 21/2022) e 500 milioni di euro per l’anno 2023 per lavori a valere su risorse PNRR e PNC o affidate a Commissari (fondo ex art. 7 del dl 76/2020);

- 770 milioni di euro per l’anno 2022 (di cui 270 mln stanziati dai dl 17/2022 e 21/2022) e 550 milioni di euro per l’anno 2023 in relazione agli interventi diversi dai precedenti (fondo ex art. 1 septies del dl 73/2021).

In entrambi i casi, le istanze di accesso ai Fondi vanno presentate entro il 31 agosto 2022, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

La nuova norma istituisce presso il MEF, il nuovo “fondo per l’avvio di opere indifferibili”, con dotazione di 1,5 mld per il 2022, 1,7 mld di euro per il 2023, 1,5 mld annui per il 2024 e 2025 nonché 1,3 per il 2026, per compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali relativi agli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari – avviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 - da disciplinare con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro il 2 luglio 2022 (45 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge).

Per fronteggiare il caro prezzi vengono quantificati complessivamente 3 miliardi di euro nel 2022, 2,75 miliardi di euro nel 2023, 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e 1,3 mld di euro per l’anno 2026.

Considerate le nuove disposizioni procedurali la norma, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall’articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all’articolo 25 del dl 17/2022, in quest’ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno (c. 9 e 10).

E’ stato previsto, durante l’esame parlamentare, che le disposizioni dell’articolato trovano applicazione – con le medesime eccezioni - anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali, limitatamente a quelle specifiche attività ed a condizione che non siano applicati i prezzari regionali, nonché ai contratti pubblici dei settori della difesa e sicurezza, per quanto compatibili.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori (Art. 27)

La norma prevede che, per le concessioni di lavori, i concessionari autostradali, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico ovvero (con la novella introdotta in sede referente) il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto), per il quale è previsto l’avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. E’ disposta l’approvazione da parte del concedente del quadro economico o del computo metrico del progetto aggiornato, da includersi nel rapporto concessorio sulla base delle delibere adottate dall'Autorità di regolazione e di vigilanza del settore. Gli oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto del concessionario e non rilevano ai fini della durata della concessione.

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