È ora all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
L'articolo 6 dello schema di D.Lgs. modifica l'articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005 (concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione energetica degli edifici). Una delle modifiche è finalizzata a introdurre i criteri generali per l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La definizione delle modalità attraverso le quali operare l'integrazione delle tecnologie di ricarica negli edifici nuovi o soggetto di ristrutturazione importante, residenziali e non, viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concetto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata. Il o i decreti ministeriali devono tener conto delle valutazioni tecniche fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica.
Quanto ai criteri generali, questi ricalcano quanto previsto dall'articolo 1, punto 5) della Direttiva 2018/844/UE. Si recepisce poi la Direttiva specificando che entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto interministeriale ne definirà le modalità (la Direttiva fa riferimento ad un "numero minimo" di punti di ricarica entro il 2025).
Si precisa che il decreto interministeriale dovrà tener conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri pertinenti criteri.
Allo stesso decreto è demandata la determinazione delle modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, per favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e l'individuazione delle misure per favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione (inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 4). (fonte: Dossier Senato n. 217 del 18 febbraio 2020)