Con il decreto legislativo n. 48 del 2020, l’Italia ha recepito la direttiva europea 2018/844 che ha modificato le direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e 2012/27/UE sull'efficienza energetica, introducendo alcune novità che hanno modificato il d.lgs. 192/05.
Si ricorda che le disposizioni di dettaglio per l’applicazione delle novità introdotte dal D.lgs n. 48 sono rimandate all’emanazione di successivi decreti attuativi.
Sono pervenute all'Ance richieste di chiarimento in merito sulla data di entrata in vigore dei requisiti per gli edifici a energia quasi zero (nZEB).
“Non ci sono state modifiche su tale aspetto”, precisa l'Ance, “conseguentemente si fa riferimento a quanto già la Direttiva 2010/31/UE aveva stabilito, ovvero che a partire dal 1 gennaio 2019 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi fossero “edifici a energia quasi zero”, e che dal 1° gennaio 2021 tale obbligo fosse esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione.
L’edificio a energia quasi zero, con le modifiche introdotte nel 2013 al D.lgs 192/05, è definito come “edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ”.
Con il successivo decreto del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” sono state specificate le caratteristiche che individuano tali edifici, stabilendo che sono edifici a energia quasi zero gli edifici, sia nuovi che esistenti, che hanno tutti i requisiti relativi a efficienze, parametri e indici di prestazione energetica, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici, e che rispettano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011.
Tali date sono valide a livello nazionale, fatta eccezione per quelle Regioni (Lombardia ed Emilia Romagna) che hanno autonomamente disciplinato la materia, anticipando l’entrata in vigore di tali requisiti”, conclude l'Ance.