L’AEEGSI ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2017, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 (determinazione DMRT/EFC/6/2017).
Il Gse ha pubblicato sul suo sito un documento, che riportiamo qui sotto, che sintetizza la determinazione dell’Autorità per l'energia.
OBBLIGHI DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN CAPO AI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER L’ANNO D’OBBLIGO 2017. “Nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha definito gli obiettivi quantitativi annuali di risparmio di energia primaria, in milioni di TEP, e gli obblighi di risparmio di energia primaria ? in milioni di CB ? in capo ai distributori obbligati, per il periodo 2017?2020.
Il medesimo decreto, all’art. 3, definisce che i soggetti che devono adempiere pro quota agli obblighi di risparmio di energia primaria sono i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
Tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita dalla impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti obbligati, determinata annualmente dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiate nell’anno precedente all’ultimo trascorso.
Con la determinazione DMRT/EFC/6/2017, l’AEEGSI ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici i dati relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2017, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
Ai fini della definizione degli obblighi, la determinazione DMRT/EFC/6/2017 del 12 Aprile 2017 considera:
1. le definizioni di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e quelle della deliberazione 557/2016/R/efr;
2. i distributori di energia elettrica e di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, soggetti per l’anno 2017 agli obblighi di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, lettera a), del medesimo decreto;
3. la quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell’anno 2015 dai distributori di energia elettrica di cui al punto 2 è pari a 226.373,93 GWh;
4. la quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell’anno 2015 dai distributori di gas naturale di cui al punto 2 è pari a 1.056.399.443,09 GJ.
Di seguito si riportano gli obblighi quantitativi (arrotondati all’unità con criterio commerciale ed espressi in numero di certificati bianchi) in capo a ciascun distributore di energia elettrica e gas.”