Pubblichiamo in allegato il dossier parlamentare del 17 febbraio 2023 avente ad oggetto il decreto-legge n. 11 del 2023 che contiene alcune modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e vigente dal 17 febbraio, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il provvedimento, che va all'esame del Parlamento per la conversione in legge, all'articolo 1, comma 1, lettera a) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.
Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta.
L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.
Si chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo alcune deroghe a tale principio, ed abroga una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.
Il dossier parlamentare è articolato nei seguenti paragrafi:
- Sintesi del contenuto
- La disciplina della cessione del credito in edilizia
- Divieto di acquisto dei crediti d'imposta cedibili
- Responsabilità solidale
- Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
- Entrata in vigore.
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