Salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.
Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, che offre chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL n. 11/2023 convertito, con modificazioni, nella L. n. 38/2023), che ha introdotto modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito
Il paragrafo n. 3 della suddetta circolare chiarisce il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.
“Laddove il cessionario o il fornitore dimostri di aver acquisito il credito e sia in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, non si configura l’ipotesi del concorso nella violazione con il beneficiario della detrazione per la mancanza dei presupposti costitutivi”, precisa l'AdE.
“Il comma 6-bis deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 6-quater, con il quale è stato previsto che il «mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6 (…)».
La disposizione riportata prevede, dunque, che il mancato possesso della documentazione di cui al comma 6-bis non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di «fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza».”