Stamane l'Assemblea del Senato ha avviato l'esame del Decreto Clima - ddl n. 1547, Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La relatrice, sen. L'Abbate (M5S), dopo aver ricordato che in Italia si registra la più alta concentrazione di polveri sottili, ha riferito sul contenuto del provvedimento. L'articolo 1, modificato in sede referente, reca misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Esso disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati, e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio. L'articolo 2 reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane e istituisce un fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 255 milioni di euro. L'articolo 3 reca disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile; esso autorizza la spesa di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di azioni per la riforestazione. Si prevede il finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane, per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di commissari unici nell'ambito delle procedure d'infrazione in materia ambientale. Esso disciplina la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. L'articolo 6 reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. L'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina; il contributo economico è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale ed è attribuito, nell'ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro, a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia un contenitore monouso. L'articolo 8 prevede infine il differimento dal 15 ottobre 2019 (corrispondente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici del 2016 (previsto dal comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016), nonché per l'effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici. L'articolo 8-bis, da introdurre con emendamento della Commissione, reca una clausola di salvaguardia per le Regioni speciali e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il relatore di minoranza, sen. Martelli (Misto), ha rilevato che le misure del provvedimento sono sostanzialmente volte a chiudere procedure d'infrazione e avrebbero trovato più adeguata collocazione nella legge europea. Ha poi avanzato una serie di rilievi critici: all'articolo 1 mancano norme sanzionatorie e risorse adeguate, gli articoli 2 e 3 prevedono un bonus per la mobilità sostenibile ma non incidono sulla richiesta di veicoli endotermici, la norma tesa ad evitare l'eccesso di imballaggi è di difficile applicazione, i dati ambientali non sono fruibili in assenza di una classificazione dei maggiori inquinanti dell'acqua, non è previsto un monitoraggio dell'efficacia della riforestazione. (fonte: Senato)
In allegato il Dossier del Servizio studi con gli emendamenti approvati in Commissione
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