Le Regioni dovranno definire disposizioni circa l'obbligo di dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento di gnc o gnl anche in esclusiva modalità self service, nei casi di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti. Gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate non sono soggetti all'obbligo.
È quanto prevede il decreto legislativo per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 settembre (LEGGI TUTTO).
Il provvedimento, che attua la direttiva 2014/94/UE e la legge di delegazione 2014, stabilisce anche che “per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 3 anni su 7 negli anni dal 2009 al 2015, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di gnc o gnl, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto”.
Per tutti “gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri” e che si trovano nelle medesime aree particolarmente inquinate, “le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto” per dotarsi di infrastrutture per carburanti alternativi.
L'obbligo è previsto solamente per un quinquennio e senza continuità.
La disposizione si applica alle Regioni i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 3 anni su 7 negli anni dal 2009 al 2015. Tali capoluoghi sono: Alessandria, Asti, Benevento, Bergamo, Brescia, Cremona, Frosinone, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Torino, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Avellino, Biella, Bologna, Como, Ferrara, Novara, Palermo, Prato, Ravenna, Terni, Varese, Vercelli, Cagliari, Firenze, Forlì, Lucca, Ancona, Pordenone, Sondrio, Trieste, Caserta, Cuneo, Lecco, Macerata, Perugia, Pesaro, Salerno.
L'obbligo non si applica in presenza di alcuni impedimenti tecnico-economici, quali accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto; per il gnc distanza superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del gnc o pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar; distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del gnl via terra superiore a 1.000 kilometri.
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