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Decreto correttivo al Codice Appalti, FINCO: “Alcuni gravi passi indietro”

Secondo la Federazione “è grave il restringimento della base su cui calcolare la percentuale massima del subappalto alla sola categoria prevalente” e inoltre “è grave che nelle lavorazioni superspecialistiche le peculiarità che devono dimostrare le imprese vengano spostate dalla esecuzione alla qualificazione”

giovedì 16 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Finco denuncia “alcuni gravi passi indietro” in merito allo schema di correttivo al Codice degli appalti che è circolato nella giornata di venerdì scorso.

Secondo la Federazione “è grave il restringimento della base su cui calcolare la percentuale massima del subappalto alla sola categoria prevalente ed è grave che nelle lavorazioni superspecialistiche le peculiarità che devono dimostrare le imprese vengano spostate dalla esecuzione alla qualificazione”.

Con riferimento a quest'ultimo punto, “è ben evidente che le caratteristiche di particolare specialità debbano essere dimostrate sia nel momento della qualificazione che in quello dell'esecuzione, ma la modifica proposta fa intravedere il pericolo, non irreale, che si voglia conservare la forma della qualificazione senza dare sostanza alla esecuzione consentendo a chiunque di eseguire (tanto più che in questo Codice non è stata ripresa la previsione dell'art. 40 del vecchio dlgs 163/06 dove chiaramente si affermava che bisogna essere qualificati per eseguire)”.

Di seguito in neretto vengono riportati gli aspetti che secondo Finco destano molta preoccupazione (assieme all'innalzamento del limite dell'in house per i concessionari).

Art. 1

Inserite le definizioni di “lavori di categoria prevalente”, “lavori di categoria scorporabili”, “manutenzione”

Art 4

Inserita la previsione che il costo dei materiali “edili” è fatto sulla base dei prezzari regionali

Inserita la previsione che il costo della manodopera e della sicurezza non sono soggetti a ribasso

Art 6

Archeologia: tolta la specifica che le fasi della verifica dell’interesse archeologico sono due

Specificati i casi in cui si può ricorrere a procedure semplificate per l’archeologia preventiva

Art 7

Previsto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici possa accreditare ai sensi dalla Uni En Iso 9001/2000 e della Uni Cei En Iso /Iec 17020 le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato

Art 33

Previsto un sistema di Rating di Impresa volontario

Tolto il riferimento alla “capacità strutturale” ed al Rating di Legalità con riferimento al Rating di Impresa

Tolto il riferimento alla regolarità contributiva ed ai versamenti alle Casse Edili (sempre per il Rating di Impresa)

Art 34

Previsto il decennio per la qualificazione SOA

Per le classifiche illimitate previsti cinque anni nel decennio ( e non più il triennio antecedente alla qualifica)

Art 37

Specificato che i requisiti particolari delle SIOS sono necessari ai fini della qualificazione e non dell’esecuzione dei lavori superspecialistici (art 89, comma 11 del Codice). Ad oggi è previsto servano per la esecuzione e così anche era nell’art. 37 comma 11 del vecchio Codice

Art 40

Integrata la frase mancante nella lettera b) del comma 2 dell’art. 97 relativamente alla valutazione della soglia di anomalia

Prevista esclusione automatica delle offerte anomale per lavori fino a 1 milione di euro

Art 46

Modificata la definizione di subappalto per le forniture con posa in opera ed i noli a caldo riprendendo la definizione già presente all’art.118 c. 11 del vecchio Codice Appalti

Specificato cosa si deve intendere per “attività ovunque espletate” limitandole al cantiere

Reintrodotto il limite massimo del 30% solo per la categoria prevalente

Modificata la disciplina per l’indicazione della terna

Art 57

Inserita l’espressione “di regola” sull’appalto con progetto esecutivo per i lavori di restauro (non architettonico), scavi archeologici e verde storico (in linea con quanto suggerito dal Consiglio di Stato in merito allo specifico DM)

Art.58

Previsto il massimo ribasso per lavori sui BBCC fino a 500.000 euro

Art 65

Previsto che i concessionari possano non mandare in gara i lavori di manutenzione ordinaria e i “lavori eseguiti direttamente”

Leggi anche: “Codice Appalti: ecco il testo modificato dal decreto correttivo e la relazione illustrativa

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