Efficientamento energetico

Decreto correttivo TEE, ARERA avvia consultazione su definizione contributo tariffario

Pubblicato il documento per la consultazione finalizzato all’adeguamento, quanto più tempestivo possibile, alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018

lunedì 16 luglio 2018 - Redazione Build News

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L'Arera ha pubblicato il documento per la consultazione 385/2018/R/efr del 12 luglio 2018 (che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 16 marzo 2017, 172/2017/E/efr) finalizzato all’adeguamento, quanto più tempestivo possibile, alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 in merito alle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 7 agosto 2018.

Il decreto interministeriale 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 luglio 2018 ed entrato in vigore il successivo 11 luglio, ha modificato in alcuni punti il vigente decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in tema di titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi). Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 aveva fortemente innovato il meccanismo dei TEE oltre a definire nuovi obiettivi fino all’anno 2020, introducendo rilevanti novità per quanto riguarda sia la domanda che l’offerta di titoli, con influenza sulle materie di competenza dell’Autorità.

In tale contesto il decreto interministeriale 10 maggio 2018 - oggetto del parere preliminare da parte dell’Autorità rilasciato in data 11 aprile 2018 - ha previsto modifiche che impattano direttamente sull’ammissibilità dei progetti e sulle modalità per riconoscere i risparmi conseguiti e ottenere TEE. Oltre a ciò, il decreto ha anche previsto:

- in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f)), che:

a) la determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell’Autorità, sia “effettuata secondo modalità definite dall’Autorità […] in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento”;

b) “a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell’adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l’adempimento degli obblighi […] per il 2020, il valore massimo” del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 €/TEE;

- in merito alla verifica del conseguimento degli obblighi e alle sanzioni, la possibilità per le imprese soggette agli obblighi di conseguire la quota minima di obiettivo al primo anno già prevista dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e di completare tale obiettivo nel biennio successivo anche per gli anni d’obbligo successivi al 2016 (articolo 1, comma g));

- in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i)):

a) la previsione che il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) emetta “a favore e su specifica richiesta” delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi “non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica” (di seguito: TEE non derivanti da progetti) “ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo” e che “in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”;

b) che “a favore di ogni soggetto obbligato” possa “essere ceduto un ammontare massimo di” TEE non derivanti da progetti “pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all’articolo 14, comma 3,” del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, “a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare” di TEE “pari almeno al 30%” di tale obiettivo minimo e che “a tal fine il GME comunica al GSE, su richiesta di quest’ultimo, l’ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato”;

c) che i TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE non possano essere oggetto di successiva negoziazione da parte dell’impresa e siano “emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile successiva ai fini del conseguimento dell’obiettivo relativo al soggetto che li abbia richiesti”, che, allo scopo, siano “contraddistinti da una specifica tipologia” e che non abbiano “diritto alla copertura degli oneri”;

d) che, “per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione” dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE “è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti”;

e) la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE non derivanti da progetti di “riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”. Prevede inoltre che tale riscatto “avviene a decorrere dai primi” TEE acquisiti ed “è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”, “è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo” definito dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e che “non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”;

f) che “la restituzione delle risorse oggetto del riscatto” di cui sopra “è effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui Certificati riscattati”;

g) che è prevista la pubblicazione da parte del GSE di una “apposita guida operativa” “previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico” e di “modalità per l’attuazione delle disposizioni”, sottoposte “all’approvazione dell’Autorità”, relative alla corresponsione delle somme per l’acquisizione dei TEE non derivanti da progetti e alla restituzione delle risorse oggetto del riscatto.

Poiché le modifiche apportate dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 hanno diretto impatto sulle regole di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti agli obblighi, materia di competenza dell’Autorità, si ritiene urgente e indifferibile procedere con la consultazione nel regime di prorogatio ai sensi della legge 31 maggio 2018, n. 64, al fine di poter adottare celermente le modifiche alle vigenti regole di determinazione del contributo tariffario affinché esse siano coerenti con la nuova normativa.

Nell’ambito del procedimento di modifica del contributo tariffario avviato con la deliberazione 16 marzo 2017, 172/2017/E/efr, si presentano quindi in tale documento gli orientamenti dell’Autorità al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018. In particolare, nel Capitolo 3 sono presentati gli orientamenti in merito alla definizione del contributo tariffario e nel Capitolo 4 sono brevemente riportate alcune considerazioni in merito al ricorso a TEE non derivanti da progetti, a scopo ricognitivo; nel Capitolo 5, infine, sono presentati gli intendimenti dell’Autorità in merito a ulteriori aspetti specifici e all’entrata in vigore delle disposizioni che saranno adottate in esito al documento.

Il documento per la consultazione 385/2018/R/efr del 12 luglio 2018

Leggi anche: “Decreto correttivo Certificati Bianchi, dal GME nuove funzionalità Registro TEE

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