Evitare il ricorso a misure che dispongano il trasferimento diretto al Bilancio dello Stato di risorse provenienti dalla tariffa elettrica e gas, al fine di evitare ripercussioni negative su famiglie e imprese. In particolare, per quanto riguarda la norma prevista nel ‘Decreto Crescita’ a sostegno della continuità del servizio della compagnia aerea Alitalia, sarebbe opportuno che questa venisse modificata nel corso dell’iter di conversione in legge, per assumere il carattere di straordinarietà (una tantum), con riferimento esclusivo all’anno 2019, introducendo un termine di restituzione delle somme disponibili presso i conti di CSEA.
Sono questi i principali elementi della segnalazione relativa all’utilizzo delle disponibilità finanziarie dei conti gestiti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) - previsto dal Decreto Legge n.34 - che l’ARERA ha inviato oggi a Parlamento e Governo.
Gli articoli 37 e 50 del Decreto prevedono la possibilità di utilizzare 650 milioni di euro presenti sui conti della CSEA per la copertura finanziaria della misura in favore della continuità del servizio della compagnia aerea Alitalia. Nella propria segnalazione, l’Autorità sottolinea come le disposizioni, riducendo le disponibilità finanziarie della CSEA ne comprimano i margini di flessibilità, funzionali alle molteplici esigenze di copertura finanziaria degli oneri generali di sistema, inclusa la mitigazione degli effetti per i clienti finali, in caso di forti ed inattese oscillazioni dei costi di generazione o di approvvigionamento dell’energia.
Versamenti suscettibili di generare ripercussioni negative sull’intero sistema, che potrebbero tramutarsi in un incremento improprio dei prezzi dell’energia per le famiglie e per le imprese, qualora ciò dovesse tradursi in un aumento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali, con possibili effetti sfavorevoli sul ciclo economico generale.
A tale proposito, l’Autorità sottolinea che, nell’esercizio delle proprie competenze e in aderenza al proprio mandato istituzionale, continuerà a determinare i corrispettivi a copertura degli oneri generali perseguendo, in via prioritaria, la tutela dei clienti finali e l’efficiente funzionamento del settore elettrico.
COSA SONO GLI ONERI E A QUANTO AMMONTANO
Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano anche alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale decise dal Legislatore: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.
Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali fino a superare i 15,8 miliardi di euro totali nel 2016 per poi cominciare la loro discesa a 14,2 miliardi nel 2017 segnando meno -10%.
Nella bolletta di una famiglia tipo (2700 kWh annui), nel 2° trimestre 2018 rappresentava il 24,8% della spesa (73,15% ASOS di cui i 2/3 sono incentivi alle rinnovabili e resto energivori).
Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.
A COSA SERVONO
Esistono due categorie di oneri:
- Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS.
- Rimanenti oneri generali ARIM (Bonus sociale, ricerca, efficienza energetica decommissioning nucleare, tariffa speciale ferrovie etc.)
Il gettito raccolto dall'applicazione di ciascun elemento delle componenti ASOS e ARIM è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali; fanno eccezione la componente ASOS che affluisce per oltre il 90% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l'elemento ASRIM della componente ARIM, per il quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore).
L'utilizzo e la gestione di questi fondi sono disciplinati dall'Autorità che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno valide per il mercato libero e per quello tutelato di luce e gas.
GIA’ 235 MILIONI DI EURO ALL’ANNO PER FINALITA’ NON ENERGETICHE
Dalle leggi finanziarie 2005 e 2006 è previsto il trasferimento al Bilancio dello Stato di 135 milioni all’anno. Il decreto-legge 151/2016 ha previsto il trasferimento su un conto corrente della tesoreria centrale di 100 milioni di euro l’anno per il finanziamento del Gruppo Ilva.