Istituzione del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici per fornire a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, informazioni su:
- prestazione energetica degli edifici;
- migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- attestati di prestazione energetica.
Lo prevede lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2018/844, che modifica le direttive n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, e n. 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Questo decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri n. 26 del 29 gennaio 2020.
La bozza del provvedimento individua i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, e prevede norme sull’attestato di prestazione energetica degli edifici (APE), il suo rilascio e affissione. In materia di sanzioni sugli APE le competenze vengono ricondotte alle Regioni. Se nell'ambito delle compravendite e locazioni manca l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'edificio o la relativa dichiarazione, il pagamento delle sanzioni non esclude l'ulteriore obbligo di presentazione, entro 45 giorni, della dichiarazione o della copia dell'APE alla Regione o Provincia autonoma competente.
Lo schema di decreto inoltre contiene l'aggiornamento dei criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, con l'inclusione per esempio dell’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica e degli interventi di sostituzione degli impianti tecnici.
La disciplina di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, viene demandata a un decreto del Presidente della Repubblica che dovrà essere emanato.
Il provvedimento definisce anche le disposizioni per l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Per quanto riguarda la definizione di servizi energetici degli edifici, tra le modifiche viene precisato che in tali servizi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
In allegato la bozza del decreto
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