Fisco

Decreto Dignità: estesa anche al 2018 compensazione cartelle esattoriali con i crediti verso PA

Estesa al 2018 l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione contenute nell’articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145/2013, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017

venerdì 3 agosto 2018 - Redazione Build News

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Ieri 2 agosto 2018 la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 87/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Il testo è stato trasmesso al Senato e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro.

COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI CON I CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Nel corso dell’esame alla Camera è stato introdotto l'articolo 12-bis che estende anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Più in dettaglio, viene estesa al 2018 l’applicazione delle disposizioni in materia di compensazione contenute nell’articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

SPLIT PAYMENT. L’articolo 12 del provvedimento licenziato dalla Camera prevede l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti).

Con le norme in commento – spiega un dossier parlamentare - si escludono esplicitamente dallo split payment (ossia dall’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte.

Viene a tal fine introdotto un comma 1-sexies al menzionato articolo 17-ter, col quale si dispone che le norme in tema di split payment non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni (di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell’articolo 17-ter) se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina tale ultima fattispecie).

Il comma 2 dispone che il nuovo ambito di applicazione dello split payment si applichi alle operazioni per cui è emessa fattura successivamente al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle norme in esame, i cui oneri sono quantificati in 35 milioni per l’anno 2018, 70 mln per l’anno 2019 e 35 mln per l’anno 2020.

In particolare:

a) quanto a 41 milioni di euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritti nel bilancio 2018-2020 utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri:

- Ministero dell’interno, per 4 milioni nel 2019;

- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per 1 milione nel 2019;

- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per 5 milioni nel 2019;

- Ministero dell’economia e finanze, per 24 milioni nel 2019;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 2 milioni nel 2019;

- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni nel 2019;

- Ministero dello sviluppo economico, per 1 milione nel 2020.

b) quanto a 15 milioni per il 2019, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ad esito del riaccertamento dei residui (ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge n. 66 del 2014), sia quelli iscritti in bilancio, sia quelli perenti;

c) quanto a 8 milioni per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica – FISPE;

d) quanto a 35 milioni per il 2018, a 6 milioni per il 2019 e 34 milioni per il 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento del Prelievo Erariale Unico – PREU disposto dal provvedimento in esame.

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