Normativa

Il Decreto Energia è in Gazzetta Ufficiale. Tutte le misure

Disciplinato il passaggio graduale al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che ancora usufruiscono del mercato tutelato. Nasce il Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

martedì 12 dicembre 2023 - Redazione Build News

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È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2023 il “Decreto Energia” - decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 novembre e poi modificato e integrato con decisione del CdM del 5 dicembre.

Passaggio graduale al mercato libero

Le disposizioni aggiuntive sono, tra l’altro, finalizzate a disciplinare il passaggio graduale al mercato libero dei nove milioni di utenze domestiche che ancora usufruiscono del mercato tutelato, rafforzando al contempo gli strumenti finalizzati a prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e possibili alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica.
Tali norme consentiranno a circa quattro milioni e mezzo di famiglie “vulnerabili” di continuare a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato, prevista dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti nel 2021 come condizione per il pagamento della terza rata. Per le altre famiglie, attualmente nel mercato tutelato e corrispondenti a circa quattro milioni e mezzo di utenze, vengono introdotte misure per assicurare la massima informazione e le migliori condizioni nel passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, che già riguarda circa 21 milioni di famiglie.
Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in favore delle famiglie non vulnerabili, entro il 10 gennaio 2024 si procederà all’individuazione degli operatori economici che subentreranno nella fornitura.
Gli utenti interessati dal passaggio al mercato libero saranno destinatari di una specifica campagna informativa, nonché i principali beneficiari di una costante attività di monitoraggio sulle attività degli operatori e sull’andamento dei prezzi definita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in collaborazione con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Si introducono anche semplificazioni relativamente al trasferimento della domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette, di cui viene prevista l’emissione con cadenza necessariamente bimestrale, ferma restando la libertà dell’utente di scegliere un fornitore diverso da quello assegnato all’esito delle procedure competitive e una differente modalità di pagamento.
Nel rispetto degli impegni assunti con il PNRR e in coerenza con la disciplina europea di settore, si provvede a definire le modalità di erogazione dell’energia elettrica in favore delle fasce sociali più deboli (gli utenti vulnerabili), prevedendo un obbligo di fornitura in capo all’operatore economico individuato all’esito di una procedura ad evidenza pubblica regolata da ARERA. Nei confronti di tali utenti viene garantito il mantenimento di prezzi calmierati anche all’indomani della definitiva cessazione del regime del mercato tutelato.

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

L'articolo 12 del Decreto Energia dispone che l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti e la documentazione da fornire ai fini dell’iscrizione.

L’ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l’inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l’iscrizione.

L’ENEA provvede all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le altre misure del Decreto Energia

Il Decreto Energia pubblicato in GU contiene disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili (articolo 4), misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili (art. 5) e una semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti (art. 6). Tra le altre novità, il provvedimento introduce disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2 (art. 7), misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare (art. 8), in materia di infrastrutture di rete elettrica (art. 9), disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (art. 10), misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi (art. 11), il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima (art. 13), disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica (art. 14).

I primi tre articoli del provvedimento recano rispettivamente: misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori (art. 1); misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (art. 2); disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche (art. 3).

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